Contributo per servizi di baby sitting: i casi particolari
La madre che rinunci al congedo parentale può far domanda fino al 31 dicembre 2018, e può cambiare la struttura per i servizi per l’infanzia già scelta con la procedura telematica o il patronato. Oltre ai termini “generali”, valgono anche quelli individuali, indicati di seguito.
LAVORATRICI DIPENDENTI E ISCRITTE ALLA GESTIONE SEPARATA * | |
Evento | Data presentazione della domanda |
Parto | Al termine dei 3 mesi successivi alla nascita |
Affido non preadottivo (dipendenti) | Dopo i 3 mesi dall’affidamento |
Adozione/affidamento preadottivo nazionale o internazionale |
Alla fine dei 5 mesi dopo l’effettivo ingresso del minore in famiglia/Italia |
La domanda va presentata entro 11 mesi da fine congedo di maternità o periodo teorico di fruizione dell’indennità di maternità. Per le autonome si veda il messaggio Inps n. 1428/2018, punto 8. |
Domanda: accoglimento o rigetto – Il provvedimento di accoglimento o rigetto è pubblicato sul sito Inps ed è consultabile sulla procedura: alla lavoratrice, inoltre, è inviata una comunicazione, con contenuto diversificato se è stato indicato o meno un indirizzo di PEC.
Oggetto | Indicazione di indirizzo PEC | Indicazione di normale e-mail |
Contenuto comunicazione Inps |
Accoglimento o rigetto. Se si indica anche una e-mail normale, nessuna comunicazione è inviata a tale casella: prevale la PEC. Se la madre ha indicato l’indirizzo PEC del patronato, il provvedimento è inviato solo a tale indirizzo PEC. | La notizia trasmessa all’indirizzo e-mail indicato dalla lavoratrice non contiene copia del provvedimento di accoglimento o di rigetto, ma solo l’avvertenza che esso è stato pubblicato sul sito Inps, con l’invito ad accedere per la consultazione. |
Efficacia provvedimento | Decorre dalla sua data di trasmissione a mezzo PEC. | Dall’accesso per visualizzarlo, in ogni caso da 61° giorno dalla domanda. |
Rinuncia – La rinuncia può essere fatta dal giorno dopo l’accoglimento, in via telematica e con la stessa procedura usata per la domanda. La rinuncia parziale può essere effettuata per 1 o più mesi e non per frazioni: se la lavoratrice ha ottenuto il contributo baby sitting di 2 mesi (1.200 euro), che ha utilizzato per 610 euro e vuole rinunciare al resto, non può recuperare il 2° mese di congedo parentale, poiché l’uso del contributo per più di 600 euro si colloca nella 2a mensilità, non frazionabile.
Se la rinuncia avviene dopo aver acquisito il contributo baby sitting con “Libretto Famiglia”, la madre può restituire gli importi per i mesi cui intende rinunciare; la mancata acquisizione telematica del contributo entro 120 giorni dall’accoglimento, vale come rinuncia tacita.
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore