Lavoro e HR

Tempo di lettura:

Tempo di lettura:

Controlli a distanza: il punto dopo le istruzioni dell’Ispettorato

Il testo dell’articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (meglio noto come Statuto dei Lavoratori), è stato profondamente “rivisitato” dal Jobs Act, che ne ha adeguato la portata alle nuove tecnologie introdotte nei 45 anni successivi alla sua originaria emanazione. A seguito della nuova formulazione si sono registrati i primi chiarimenti e interpretazioni e, da ultimo, l’intervento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro che, con la recentissima circolare 19 febbraio 2018, n. 5, ha fornito alcune importanti indicazioni operative sull’installazione e l’utilizzo di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo.
 
Prima però dobbiamo ricordare che la norma distingue tra:

a) impianti audiovisivi e altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori;

b) strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa;

c) strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.

 
Ebbene, quanto alla prima tipologia, va evidenziato che gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per:

a) esigenze organizzative e produttive;

b) la sicurezza del lavoro;

c) la tutela del patrimonio aziendale;

 e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria (RSU) o dalle rappresentanze sindacali aziendali (RSA).
In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
 
In difetto di accordo, gli impianti e strumenti di cui sopra possono essere installati previa autorizzazione delle sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell’INL (tali provvedimenti sono definitivi).
 

Nota Bene L’INL, nella Nota 24 maggio 2017, n. 4619, ha sottolineato che l’accordo con le rappresentanze aziendali (RSU o RSA) costituisce il percorso preferenziale previsto dalla norma per installare impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo. Infatti, la procedura autorizzatoria pubblica, che coinvolge l’Ispettorato – territoriale o nazionale – e? solo eventuale e successiva al mancato accordo sindacale.

Ne consegue che, anche nel caso in cui l’autorizzazione per i sistemi di controllo a distanza sia stata rilasciata da parte dell’Ispettorato competente, in seguito a mancato accordo sindacale, essa può comunque essere sempre sostituita da un successivo accordo sindacale.
 
Da ultimo, e si tratta di una previsione di assoluta rilevanza, le informazioni raccolte ai sensi di quanto sin qui detto sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, purché sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli, nel rispetto di quanto disposto dal codice della privacy.
 
Su tale quadro normativo si innestano appunto le nuove indicazioni dell’Ispettorato nazionale che mirano a orientare in maniera uniforme le decisioni delle varie sedi territoriali, cui si deve fare ricorso – come precisato sopra – solo in caso di mancato accordo sindacale. Ecco, per punti sintetici, il contenuto della circolare n. 5/2018.
 
 Tutela del patrimonio – Fra le ragioni giustificatrici del controllo a distanza, la novità è rappresentata dalla tutela del patrimonio aziendale (che prima era l’unico criterio che legittimava le visite personali di controllo). In relazione a ciò, l’INL ha precisato che:

a) tale problematica non si pone per le richieste che riguardano dispositivi collegati a impianti antifurto che tutelano il patrimonio aziendale: infatti tali dispositivi, entrando in funzione solo quando in azienda non sono più presenti i lavoratori, non consentono alcuna forma di controllo incidentale degli stessi e, quindi, possono essere autorizzati (cfr. anche INL, Lettera circolare 28 novembre 2017, n. 17024);

b) diverso invece è il caso in cui la richiesta di installazione riguardi dispositivi operanti in presenza del personale: in tal caso i principi di legittimità e determinatezza del fine perseguito, della sua proporzionalità, correttezza e non eccedenza, impongono una gradualità nell’ampiezza e tipologia del monitoraggio, che rende assolutamente residuali i controlli più invasivi, legittimandoli solo a fronte della rilevazione di specifiche anomalie e comunque dopo aver attuato misure preventive (alternative) meno limitative dei diritti dei lavoratori;

c) tra gli elementi da tener presente nella comparazione dei contrapposti interessi, non possono non rientrare quelli relativi all’intrinseco valore e alla agevole asportabilità dei beni costituendi il patrimonio aziendale.

 
Telecamere – I più recenti sistemi di videosorveglianza si basano su tecnologie digitali adatte all’elaborazione su PC e trasmissione su rete dati (tipo internet); essi si caratterizzano per l’uso di una rete IP, cablata o wireless, che consente il trasporto dei dati video e audio da un computer all’altro attraverso internet; è anche possibile registrare, visualizzare e mantenere le informazioni video e audio in qualsiasi punto della rete, ovvero installare impianti di videosorveglianza a circuito chiuso, collegati all’intranet aziendale o via internet a postazione remota. Se vi sono le ragioni giustificatrici, è autorizzabile da postazione remota la visione delle immagini “in tempo reale” o registrate: tuttavia, l’accesso da remoto alle immagini “in tempo reale” può essere autorizzato solo in casi eccezionali debitamente motivati.
L’accesso alle immagini registrate, sia da remoto che “in loco”, va tracciato anche tramite apposite funzionalità che consentano la conservazione dei “log di accesso” per un congruo periodo, non inferiore a 6 mesi; pertanto non va più posta più come condizione, nell’ambito del provvedimento autorizzativo, l’utilizzo del sistema della “doppia chiave fisica o logica”.
Quanto al “perimetro” spaziale di applicazione degli impianti di controllo:

a) la giurisprudenza tende ad identificare come luoghi soggetti alla normativa in questione anche quelli esterni, dove venga svolta attività lavorativa in modo saltuario o occasionale (ad es. zone di carico e scarico merci): la Cassazione penale (sentenza n. 1490/1986) afferma infatti che l’installazione di una telecamera diretta verso il luogo di lavoro dei dipendenti o su spazi cui essi hanno accesso anche occasionalmente, va preventivamente autorizzata da uno specifico accordo con le OO.SS. o da un provvedimento dell’Ispettorato del lavoro;

b) sarebbero invece da escludere dall’applicazione della norma quelle zone esterne estranee alle pertinenze della ditta, come il suolo pubblico, anche se antistante alle zone di ingresso all’azienda, nelle quali non è prestata attività lavorativa.

 
 
 
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore

Link iscrizione multi rubrica