Lavoro e HR

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l’indennità per i lavoratori autonomi

Oltre alle misure previste per il personale dipendente, il D.L. 2 marzo 2020, n. 9, all’articolo 16, contiene misure di sostegno al reddito a favore dei lavoratori autonomi.

Ebbene, a favore dei seguenti soggetti:

  1. collaboratori coordinati e continuativi;
  2. titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale;
  3. lavoratori autonomi o professionisti, compresi i titolari di attività di impresa;


iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive, nonché alla gestione separata ex art. 2, co. 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che svolgono la loro attività lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nei comuni individuati nell’allegato 1 al DPCM 1 marzo 2020, o siano ivi residenti o domiciliati alla stessa data, è riconosciuta un’indennità mensile di 500 euro per un massimo di 3 mesi, parametrata all’effettivo periodo di sospensione di attività: tale indennità non concorre a formare il reddito ex DPR n. 917/1986.


Comuni interessati ai sensi dell’allegato 1 al DPCM 1 marzo 2020
Regione Lombardia: Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D’Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini.
Regione Veneto: Vò.

Tale trattamento è concesso con decreto della regione interessata, da trasmettere all’Inps in modalità telematica entro 48 ore dall’adozione, nel limite di spesa totale di 5,8 milioni di euro per l’anno 2020 (il che comporta l’erogazione della misura a poco meno di 4.000 persone). La ripartizione del limite di spesa complessivo tra le regioni interessate (Lombardia e Veneto), ai fini del suo rispetto, è disciplinata con decreto direttoriale del Ministero del lavoro. Le regioni, insieme al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all’Inps, che eroga l’indennità.

Le domande sono presentate alla regione, che le istruisce secondo il loro ordine cronologico di presentazione. L’Inps monitora il rispetto del limite di spesa, informando il Ministero del lavoro e le regioni interessate: se da tale monitoraggio emerge che è stato raggiunto anche in via prospettica il tetto di spesa, le regioni non possono concedere ulteriori indennità.

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