Processo civile telematico

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Corte di Cassazione – Tardività della notificazione a mezzo PEC effettuata dopo le ore 21.00

Nell’ambito del Processo Civile Telematico uno dei temi che ha tenuto maggiormente banco nell’arco degli ultimi dodici mesi è stato quello del tempo delle notificazioni.
In particolare la giurisprudenza di merito si è più volte occupata dei limiti di applicabilità dell’art. 147 c.p.c. alle notificazioni via PEC arrivando a teorizzare – si veda Corte d’Appello di Milano ordinanza del 16 ottobre 2017, già commentata su queste pagine con articolo reperibile a questo link – l’incostituzionalità “per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. della norma contenuta nell’art. 16-septies, l. 221/2012, nella parte in cui prevede che “la disposizione dell’articolo 147 del codice di procedura civile si applic[hi] anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo”
Si ricorda infatti che, da un lato, l’art. 147 c.p.c. espressamente prevede come “Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21” e, dall’altro, l’art. 16-septies del Decreto Legge 179/2012 stabilisce che “La disposizione dell’articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo.”
In particolare, vi è da sottolinearlo, la Corte milanese ha rimesso la questione alla Corte Costituzionale per le seguenti ragioni:

  1. per violazione dell’art. 3 Cost., in quanto situazioni differenti vengono trattate dal legislatore in modo ingiustificatamente uguale o simile;
  2. per violazione dell’art. 3 Cost., sotto il profilo dell’irragionevolezza dell’art. 16-septies, che estende il termine previsto dall’art. 147 c.p.c. alle notifiche a mezzo PEC senza tener conto della differente natura del mezzo di notificazione;
  3. per violazione degli artt. 24 e 111 Cost., in quanto, nel caso di notifica effettuata a mezzo PEC, la previsione di un limite irragionevole alle notifiche l’ultimo giorno utile per proporre appello comporta una grave limitazione del diritto di difesa del notificante.

 
Orbene oggi, con l’Ordinanza 7079/2018, anche la Corte di Cassazione prende posizione in ordine alla questione de qua ritenendo pienamente operante il disposto del sopracitato articolo 147 c.p.c. anche nell’ambito delle notificazioni a mezzo Posta Elettronica Certificata.
Ma vediamo il caso nello specifico: veniva eccepito dal controricorrente la decadenza dall’impugnazione della sentenza della Corte di appello, poiché il ricorrente avrebbe notificato il ricorso per cassazione a mezzo PEC tardivamente, in violazione del combinato disposto dell’art. 147 cod. proc. civ., ciò poiché la notifica a mezzo PEC era stata eseguita dopo le ore 21,00 del giorno di scadenza – nello specifico alle ore 22,29 – e si sarebbe quindi perfezionata alle ore 7 del giorno successivo.
La sesta sezione della Corte di Cassazione, nel caso di specie, ha ritenuto l’eccezione fondata, ciò “alla luce del principio – affermato in una fattispecie del tutto assimilabile alla presente – secondo cui “Ai sensi dell’art. 16-septies del dl. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, qualora la notifica con modalità telematiche venga richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione, dopo le ore 21.00, si perfeziona alle ore 7.00 del giorno successivo. È pertanto inammissibile, perché non tempestivo, il ricorso per cassazione la cui notificazione sia stata richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione dopo le ore 21.00 del giorno di scadenza del termine per l’impugnazione” (Cass. 29 dicembre 2017, nn. 31209, 31208, 31207, alle cui motivazioni si rimanda); ed infatti, nel caso in esame la ricevuta di accettazione della richiesta di notifica telematica del ricorso reca un orario successivo alle ore 21.00 (come detto le ore 22,29) del giorno di scadenza del termine per l’impugnazione;
La Suprema Corte ha quindi sposato l’orientamento giurisprudenziale maggioritario, che da sempre ha ritenuto pienamente operante il disposto dell’art. 147 c.p.c. anche in materia di notificazione via PEC, ma vi è di più: gli Ermellini, nella motivazione dell’Ordinanza in parola, prendono posizione anche sulla questione di costituzionalità di cui si è accennato brevemente in apertura di commento, ritenendo che:
“infondata è l’eccezione di legittimità costituzionale in quanto, la soluzione legislativa volta a tutelare il diritto di difesa del destinatario della notifica, non è tale da sconfinare in una violazione del diritto di difesa del notificante, che rimane nella medesima condizione di chi notifica con metodo tradizionale o di chi sceglie la notifica a mezzo posta ed è soggetto ai limiti di orario degli uffici postali. Né la soluzione viola il principio di uguaglianza per il tramite di una pretesa irragionevolezza nel trattare in modo simile situazioni difformi, in quanto la possibilità di porre medesimi o analoghi limiti temporali a soggetti che scelgono di adottare tecniche di notifica diverse rientra nello spazio decisionale riservato al legislatore (Cass. 29 dicembre 2017, nn.31209, 31208, 31207);”
Rimane indubbio, in ogni caso, che si è ancora in attesa di una pronuncia definitiva della Corte Costituzionale sul punto, ma è altresì certo che la sesta sezione della Corte di Cassazione sembra aver preso una posizione decisa e ben motivata su una questione ampiamente dibattuta e controversa.
 
 
 
A cura di Luca Sileni – Avv.to iscritto all’ordine di Grosseto referente informatico dell’ODA di Grosseto e Segretario del Centro Studi Processo Telematico

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