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Dimissioni e risoluzione consensuale: cambia tutto dal 12 marzo 2016

Nell’ambito del Jobs Act, l’articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, ha previsto che le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto possano avvenire (con alcune specifiche eccezioni) solo in modalità telematica. Le nuove modalità “tecniche” sono state stabilite con il decreto ministeriale 15 dicembre 2015: ne deriva che le nuove regole illustrate di seguito dovranno essere osservate a partire dal 12 marzo prossimo; fino a quel momento, invece, si continuerà a operare in base a quanto previsto dalla Riforma Fornero: e quindi dimissioni (preferibilmente) su foglio firmato dal lavoratore, e successivo invito alla convalida da parte del datore di lavoro.
 
Le eccezioni – Le nuove regole che impongono l’utilizzo di un apposito modulo telematico (allegato A al decreto ministeriale), non si applicano nei seguenti casi:
a) dimissioni e risoluzione consensuale legate alla maternità, che sono possibili solo presso la Direzione Territoriale del lavoro in base all’articolo 55, co. 4, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151;
b) se si tratta di un lavoratore domestico: in questo caso basta la forma orale o un semplice foglio sottoscritto da parte del lavoratore;
c) e, infine, nel caso in cui le dimissioni o la risoluzione consensuale intervengono nelle sedi di cui all’articolo 2113, co. 4, del codice civile (e quindi in sede protetta) o davanti alle commissioni di certificazione ex art. 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
 
Nota bene
Le commissioni di certificazione possono essere istituite presso:
a) gli enti bilaterali;
b) le Direzioni territoriali del lavoro;
c) le province;
d) le università pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie;
e) il Ministero del lavoro – Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro;
f) i consigli provinciali dei consulenti del lavoro.
 
Le dimissioni “on line” – Ebbene, al di fuori dei casi di cui sopra, l’articolo 26 del D.Lgs. n. 151/2015 prescrive che le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro attraverso il sito www.lavoro.gov.it, e trasmessi al datore di lavoro e alla DTL competente con le modalità che sono contenute nel decreto ministeriale pubblicato sulla G.U. n. 7 dell’11 gennaio. A tale decreto la norma ha affidato il compito di stabilire i dati di identificazione del rapporto da cui si intende recedere o che si intende risolvere, i dati di identificazione del datore e del lavoratore, le modalità di trasmissione e gli standard tecnici atti a definire la data certa di trasmissione. La nuova procedura garantisce: l’identità di chi effettua l’adempimento; l’attribuzione di una data certa di trasmissione (marca temporale); la revoca della comunicazione entro 7 giorni; l’intervento di un soggetto abilitato a supporto del lavoratore per eseguire le operazioni di trasmissione e revoca.
 
Soggetti abilitati – L’art. 26, per agevolare il dipendente poco avvezzo alle tecnologie informatiche, dispone che la trasmissione del modulo che contiene la comunicazione delle dimissioni (o della risoluzione consensuale) può avvenire anche tramite i patronati, le organizzazioni sindacali, gli enti bilaterali e le commissioni di certificazione. Tra i soggetti abilitati non rientrano i consulenti del lavoro in quanto singoli professionisti, salvo che non si tratti della commissione di conciliazione costituita presso il loro consiglio provinciale.
 
Procedura più complessa se il lavoratore fa da sé – Il dettaglio della procedura, nel caso in cui il lavoratore decida di non avvalersi dei soggetti abilitati, è contenuto nell’allegato B) al decreto ministeriale, il quale prevede che il modulo telematico è disponibile (per i lavoratori e i soggetti abilitati) sul sito del Ministero (www.lavoro.gov.it), e che esso va inviato alla casella PEC del datore e alla DTL competente. In pratica, poiché è necessario verificare l’identità del soggetto che effettua l’adempimento – per evitare dimissioni o risoluzioni effettuate da soggetti diversi dal lavoratore – l’accesso alle funzionalità del portale lavoro.gov.it dedicate alla trasmissione del modulo è possibile solo se l’utente (ossia il singolo lavoratore) è in possesso del codice personale Inps, ossia del PIN di tipo dispositivo rilasciato dall’Istituto.
Va inoltre evidenziato che il possesso del PIN Inps non sostituisce le credenziali ClicLavoro, ma vi si aggiunge per conferire un maggior livello di sicurezza al riconoscimento: è quindi necessario anche che il lavoratore si registri al portale.
Invece, se la trasmissione del modulo avviene tramite un soggetto abilitato non occorre il PIN né la registrazione dato che, in tal caso, questi utilizzerà la propria utenza ClicLavoro per accedere alle funzionalità, assumendosi quindi la responsabilità dell’accertamento dell’identità del lavoratore che richiede la trasmissione del modulo attraverso la firma digitale del file PDF prodotto con i dati comunicati per le dimissioni/risoluzione consensuale e per la loro revoca, e il salvataggio di questo nel sistema informatico del Ministero.
 
Così la procedura – La procedura informatica può essere scomposta in 3 fasi:
1) il lavoratore, se non assistito da un soggetto abilitato, deve essere in possesso del PIN Inps, e quindi deve creare un’utenza per il portale ClicLavoro;
2) il lavoratore, in autonomia o con l’assistenza di un soggetto abilitato, può accedere al form on line per la trasmissione della comunicazione, e alla pagina di ricerca di una comunicazione, per inviare la revoca;
3) nel caso di adempimento eseguito con il supporto di un soggetto abilitato si procede alla firma digitale del modulo prodotto con i dati delle dimissioni/risoluzione consensuale o revoca, e quindi si tramette tale modulo al datore di lavoro e alla DTL.
A questo punto il datore di lavoro riceverà (in sola lettura) il modulo nella propria casella PEC, mentre la DTL riceverà una notifica e potrà visionare la medesima comunicazione.
 
Compilazione del modulo – Il portale, come primo passo, chiede le informazioni per individuare il rapporto, e quindi la comunicazione obbligatoria di avvio (proroga, trasformazione o rettifica) più recente. Il lavoratore può scegliere se il rapporto di lavoro è iniziato prima o dopo il 2008: nel primo caso dovrà compilare interamente le sezioni 2 (dati datore) e 3 (dati rapporto), nel secondo dovrà inserire solo il codice fiscale del datore, e si vedrà evidenziare tutti i rapporti attivi, così da scegliere quello dal quale intende recedere.
Infine, a ogni modulo salvato sono attribuite 2 informazioni identificative: la data di trasmissione (marca temporale), nonché un codice identificativo composto da anno, mese, giorno, ora, minuto, secondi e millisecondi.
 
Revoca e sanzioni – Entro 7 giorni dalla data di trasmissione del modulo telematico, il lavoratore può revocare le dimissioni e la risoluzione consensuale con le medesime modalità. Infine, salvo che il fatto costituisca reato, il datore di lavoro che alteri i moduli è punito con una sanzione amministrativa che oscilla tra 5.000 e 30.000 euro.
 
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.
 

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