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Dimissioni e risoluzione consensuale: le novità del Jobs Act

Come previsto dalla legge delega 10 dicembre 2014, n. 183, che aveva affidato al Governo il compito di modificare la disciplina delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto, l’articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, ha introdotto nuove regole nel rispetto delle quali deve agire il dipendente che intenda recedere dal rapporto di lavoro in corso.
 
Le nuove disposizioni, assai diverse dalle precedenti, non entrano però in vigore subito, in quanto è prevista l’emanazione di uno specifico decreto ministeriale (entro 90 giorni dal 24 settembre 2015), nonché la vigenza delle attuali regole per un ulteriore periodo di 60 giorni a partire dall’avvenuta entrata in vigore del D.M. di cui sopra.
E’ quindi opportuno, prima di illustrare le nuove disposizioni, riepilogare quelle vigenti, anche in considerazione della loro applicazione ancora per un certo periodo, tenendo però presente che non cambierà affatto la disciplina della convalida nel caso in cui in famiglia vi sia un bambino fino a 3 anni di età. Resta infatti confermato quanto previsto dall’articolo 54, comma 4, del decreto legislativo n. 151/2001, secondo cui la risoluzione consensuale o le dimissioni presentate dalla lavoratrice durante la gravidanza, e dalla lavoratrice o lavoratore nei primi 3 anni di vita del bambino o nei primi 3 anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi 3 anni decorrenti dalle comunicazioni di cui all’articolo 54, comma 9 (dalla comunicazione della proposta di incontro con il minore adottando o dell’invito a recarsi all’estero per la proposta di abbinamento), devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro: a detta convalida è sospensivamente condizionata l’efficacia della risoluzione del rapporto.
Per ora quindi, in tutti gli altri casi, l’efficacia delle dimissioni e della risoluzione consensuale è sospensivamente condizionata alla sottoscrizione di apposita dichiarazione del lavoratore in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro.
In alternativa, occorre la convalida presso la DTL o il Centro per l’impiego territorialmente competenti, o nelle sedi individuate dai CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale; in tal caso è il datore di lavoro che deve attivarsi, invitando entro 30 giorni (a pena di inefficacia del recesso) il/la dipendente a procedere alla convalida, inviando una comunicazione scritta: a tale invito deve essere allegata copia della ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione.
 
Nota bene
La comunicazione con l’invito alla convalida è valida quando è recapitata al domicilio del lavoratore indicato nel contratto o ad altro domicilio formalmente comunicato al datore di lavoro, o è consegnata al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta.

 
Entro i 7 giorni successivi all’invito del datore, il lavoratore può convalidare o non convalidare l’atto (e il rapporto si intende risolto) o può revocare le dimissioni, dandone notizia al datore: in questo caso, il contratto di lavoro, se interrotto per effetto del recesso, torna ad aver corso normale dal giorno successivo alla comunicazione della revoca. Per il periodo tra il recesso e la revoca, in assenza di prestazione, al dipendente non spetta la retribuzione. Infine, se il recesso è revocato, si ha la cessazione di ogni effetto delle eventuali pattuizioni connesse e l’obbligo del lavoratore di restituire quanto eventualmente percepito in forza di esse.
Venendo ora alle nuove regole, le dimissioni (e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro) devono avvenire, a pena di inefficacia, unicamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro attraverso il sito istituzionale www.lavoro.gov.it e trasmessi al datore titolare del rapporto e alla Direzione Territoriale del lavoro competente con le modalità individuate che saranno individuate con il decreto del Ministro del lavoro – da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, – il quale dovrà stabilire i dati di identificazione:
a. del rapporto di lavoro da cui si intende recedere o che si intende risolvere;
b. i dati di identificazione del datore di lavoro e del lavoratore;
nonché le modalità di trasmissione e gli standard tecnici atti a definire la data certa di trasmissione.
Una volta che sarà stato emanato il decreto con le specifiche tecniche, il lavoratore potrà agire direttamente oppure potrà rivolgersi, per l’invio delle proprie dimissioni, anche ai patronati, alle organizzazioni sindacali; agli enti bilaterali, nonché alle commissioni di certificazione.
 
Nota Bene
L’articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dispone che le commissioni di certificazione possono essere costituite presso:

1. gli enti bilaterali costituiti nell’ambito territoriale di riferimento o a livello nazionale quando la commissione è costituita in senso a organismi bilaterali a competenza nazionale;
2. le DTL e le province, secondo quanto stabilito da apposito decreto del Ministro del lavoro;
3. le università, comprese le Fondazioni universitarie, registrate nell’albo ministeriale;
4. il Ministero del lavoro – Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, ma solo nei casi in cui il datore abbia le proprie sedi di lavoro in almeno 2 province anche di regioni diverse o per quei datori con unica, sede soci di organizzazioni che abbiano predisposto a livello nazionale schemi di convenzioni certificati dalla commissione ministeriale;
5. i consigli provinciali dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, ma solo per i contratti di lavoro instaurati nell’ambito territoriale di riferimento, nell’ambito di intese definite tra il Ministero del lavoro e il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, con l’attribuzione a questo delle funzioni di coordinamento e vigilanza.
 
La nuova procedura, ossia quella telematica, non dovrà invece essere osservata nei seguenti casi:
a. ove si tratti di lavoro domestico; oppure
b. nel caso in cui le dimissioni o la risoluzione consensuale intervengono in una sede protetta (per esempio una sede sindacale o la DTL) oppure davanti alle commissioni di certificazione: trattandosi già di una sede protetta, in cui è prevista la presenza di soggetti terzi a garanzia della genuina manifestazione di volontà da parte del dipendente, non occorre convalidare ulteriormente l’atto di recesso.
Anche la nuova disciplina prevede la possibilità, per il lavoratore o la lavoratrice interessati, di revocare le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto, alla duplice condizione che ciò avvenga entro 7 giorni dalla data di invio del modulo e sempre in modalità telematica, utilizzando anche in questo caso il modulo predisposto dal ministero.
 
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.

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