Lavoro e HR

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Dimissioni per giusta causa senza preavviso

Il lavoratore può sempre recedere prima della scadenza del termine da un contratto a tempo determinato, oppure senza rispettare il periodo di preavviso se si tratta di un contratto a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione – neppure provvisoria – del rapporto di lavoro: lo prevede l’articolo 2119 del codice civile.
 
Fermo che, dal 12 marzo 2016, il lavoratore sarà tenuto a osservare la nuova procedura telematica per notificare le dimissioni in formato elettronico, potendo eventualmente farsi assistere da un soggetto abilitato (patronati, sindacati, enti bilaterali e commissioni di certificazione), va evidenziato che la giusta causa di dimissioni viene normalmente ricollegata a gravi violazioni messe in atto da parte del datore di lavoro.
 
I casi più frequenti sono certamente rappresentati dal mancato pagamento della retribuzione, protrattosi per alcuni mesi (un semplice ritardo non è normalmente ritenuto sufficiente a configurare la giusta causa), dal mancato versamento dei contributi previdenziali, ovvero, per esempio, a seguito di molestie sessuali ai danni della lavoratrice.
 
A parere della giurisprudenza e dell’Inps, inoltre, la giusta causa sussiste nelle seguenti ipotesi: grave demansionamento; mobbing (ossia il crollo dell’equilibrio psico-fisico del lavoratore a causa di comportamenti vessatori posti in essere da parte dei superiori gerarchici o dei colleghi); notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione di azienda; trasferimento del lavoratore da una sede a un’altra, senza che sussistano le comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive previste dall’articolo 2103 del codice civile, e infine, comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico.
 
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.

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