Diritto di precedenza: una novità importante nel Jobs Act
Il decreto legislativo n. 81/2015, per quanto riguarda il diritto di precedenza nel contratto a termine, ha introdotto una sola novità, ma molto significativa. Infatti, all’obbligo del datore di inserire un espresso richiamo del diritto di precedenza “nell’atto scritto di cui all’articolo 19, comma 4”, ossia nel contratto di assunzione a termine, si aggiunge ora quello in base al quale il diritto in questione “può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà in tal senso al datore di lavoro.” Tale nuovo obbligo deve essere apprezzato, perché contribuisce a fare chiarezza, eliminando eventuali future contestazioni da parte del lavoratore e liberando il datore dall’obbligo di dover dimostrare all’Inps che egli ha agito correttamente. Va infatti ricordato che la Riforma Fornero (art. 4, comma 12) ha previsto che gli incentivi non spettano se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo.
A questo punto la situazione è chiara: se il lavoratore ha esercitato il diritto di precedenza per iscritto – e se ricorrono tutte le condizioni di cui sotto – il datore sarà tenuto alla sua assunzione ove decida di ampliare l’organico; invece, se il lavoratore non lo ha fatto (o non lo ha ancora fatto), il datore di lavoro è libero di assumere chi vuole.
Per comodità del lettore, riportiamo la disciplina applicabile nelle diverse ipotesi sotto forma di tabella.
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore