Lavoro e HR

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Doppia comunicazione per l’offerta di conciliazione

L’articolo 6 del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23, prevede che, per evitare il giudizio, il datore può formulare un’apposita offerta di conciliazione. Ebbene, il comma 3 di tale norma dispone che la comunicazione obbligatoria telematica di cessazione del rapporto è integrata da un’altra comunicazione, da effettuarsi a cura del datore entro 65 giorni dalla fine del rapporto, in cui va indicata l’avvenuta o la non avvenuta conciliazione (l’omissione è assoggettata alla sanzione amministrativa da 100 a 500 euro).
 
Per chiarire la portata del nuovo obbligo, il Ministero ha diramato prima la Nota 27 maggio 2015, n. 2788; e poi la nota 22 luglio 2015, n. 3845. Premesso dunque che tale comunicazione:

a) è dovuta solo nei casi in cui il datore di lavoro propone la conciliazione al lavoratore;

b) è dovuta anche dalle agenzie per il lavoro nel caso di risoluzione del rapporto;

c) non va effettuata quando il rapporto di lavoro si risolve durante il periodo di prova;

nella sezione “adempimenti” del portale www.cliclavoro.gov.it è disponibile l’applicazione “UNILAV_Conciliazione“, con cui i datori possono comunicare le informazioni relative al procedimento di conciliazione ex art. 6 del D.Lgs. n. 23/2015. Per effettuare la comunicazione i datori devono registrarsi e accedere inserendo il codice di comunicazione rilasciato al momento della comunicazione di cessazione. Il sistema proporrà i dati presenti, relativi a lavoratore, datore, rapporto, e dovranno essere compilati solo i seguenti campi: data di proposta dell’offerta e suo esito (SI/NO). In caso di esito positivo: sede presso cui il procedimento è effettuato; importo offerto; esito del procedimento (SI/NO), ovvero se il lavoratore ha accettato o meno l’importo.
 
Infine, i datori possono inviare la comunicazione anche tramite i soggetti abilitati: consulenti del lavoro; avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali (se abilitati presso l’INL); servizi istituiti dalle associazioni di categoria delle imprese artigiane e piccole imprese, anche cooperative; associazioni di categoria delle imprese agricole; altre associazioni di categoria; agenzie per il lavoro, per l’invio del prospetto riguardante i propri dipendenti; consorzi e gruppi di imprese, per conto di tutte le imprese del gruppo o consorziate.
 
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.

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