Edilizia: lavoro autonomo da valutare con attenzione
Secondo i dati del Ministero del lavoro (cfr. circolare 4 luglio 2012, n. 16), l’edilizia impiega più lavoratori autonomi che dipendenti; ne deriva una forte attenzione verso quelle forme di lavoro autonomo che, in realtà, potrebbero celare rapporti di lavoro subordinato.
In questo particolare settore, al di là delle presunzioni che sono state introdotte con la Riforma Fornero (e che comunque operano), dall’attività di vigilanza emerge con una certa frequenza come siano utilizzati (per citare le parole del Ministero) “sedicenti” lavoratori autonomi, i quali però di fatto operano in cantiere inseriti nel ciclo produttivo delle imprese esecutrici dei lavori, svolgendo sostanzialmente la medesima attività del personale dipendente.
Al fine della configurabilità del lavoro subordinato, oltre che aver riguardo alla disponibilità di macchine e attrezzature, ed escluse tutte quelle attività che intervengono in fase di completamento dell’opera o di finitura e realizzazione impiantistica (lavori idraulici, elettrici, posa in opera di rivestimenti, operazioni di decoro e di restauro architettonico, montaggio di infissi e controsoffitti), assumono rilievo tutte quelle attività che consistono nella realizzazione di opere strutturali del manufatto, legate fondamentalmente alle operazioni di sbancamento, costruzione delle fondamenta, opere in cemento armato e strutture di elevazione in genere, svolte da specifiche categorie di operai quali il manovale edile, il muratore, il carpentiere e il ferraiolo.
In pratica, salvo che non sia riscontrata un’effettiva organizzazione aziendale – rappresentata da significativi capitali investiti in attrezzature e dotazioni strumentali, e non vi sia nemmeno un’inequivocabile situazione di pluricommittenza – l’ispettore deve riqualificare il rapporto come subordinato nel caso in cui trovi dei lavoratori autonomi iscritti nel Registro delle Imprese o Albo delle imprese artigiane adibiti a queste attività: manovalanza;?muratura;?carpenteria;?rimozione amianto;?posizionamento di ferri e ponti;?addetti a macchine edili fornite dall’impresa committente o appaltatore.
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore