Lavoro e HR

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Esonero al 100% per ex studenti ed ex apprendisti del I e III tipo

La Legge di Bilancio 2018, all’art. 1, co. 108 e 113, apporta qualche novità anche in materia di esonero contributivo al 100% per talune ipotesi, già previsto dai commi 308, 309 e 310 dell’art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017), le cui disposizioni sono abrogate dal 1° gennaio 2018 con effetto sulle assunzioni decorrenti da tale data.
 
Ebbene, per le nuove assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2018, l’esonero del 50% dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, sale al 100% (ossia diventa totale), fermi il limite massimo di importo di 3.000 euro su base annua e il requisito anagrafico, se i datori privati assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio:

a) studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30%:

La Legge di Bilancio 2018, all’art. 1, co. 108 e 113, apporta qualche novità anche in materia di esonero contributivo al 100% per talune ipotesi, già previsto dai commi 308, 309 e 310 dell’art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017), le cui disposizioni sono abrogate dal 1° gennaio 2018 con effetto sulle assunzioni decorrenti da tale data.
 
Ebbene, per le nuove assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2018, l’esonero del 50% dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, sale al 100% (ossia diventa totale), fermi il limite massimo di importo di 3.000 euro su base annua e il requisito anagrafico, se i datori privati assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio:

a) studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30%:

– delle ore di alternanza previste ai sensi dell’articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione);
– del monte ore previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi erogati ai sensi del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione);
– del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell’ambito dei percorsi di cui al capo II del DPCM 25 gennaio 2008 (Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori);
– del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari;

b) studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

 
 
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore

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