Lavoro e HR

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Esonero contributivo 2016 a importi ridotti

Confermato l’esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate dai datori privati nel 2016: i comma 178 – 181 della legge di stabilità 2016 – esclusi il settore agricolo (per cui vigono specifiche disposizioni), i contratti di apprendistato e il lavoro domestico – riconoscono, per un massimo di 24 mesi, l’esonero dal versamento del 40% dei contributi previdenziali a carico dei datori, con esclusione di quanto dovuto all’Inail, nel limite massimo di 3.250 euro all’anno.
Sono esclusi anche i lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano stati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore e quelli per i quali il nuovo beneficio o quello di cui alla legge di Stabilità 2015 (8.060 euro per 3 anni), sia già stato fruito per una precedente assunzione a tempo indeterminato. L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni di aliquote previsti dalla normativa. Infine, l’esonero non spetta per i lavoratori in riferimento ai quali i datori, considerando società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno in essere un contratto a tempo indeterminato nei 3 mesi antecedenti l’entrata in vigore della legge (e quindi nel periodo 1° ottobre – 31 dicembre 2015).
 
Per i datori agricoli l’esonero si applica nei limiti economici stanziati per impiegati e dirigenti; nonché nel limite di 1,6 milioni per il 2016; 8,8 milioni per il 2017; 7,2 milioni per il 2018; 0,8 milioni di euro il 2019, con riferimento a nuove assunzioni a tempo indeterminato (escluso l’apprendistato), decorrenti dal 1° gennaio e stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, eccetto i lavoratori che, nel 2015, siano risultati occupati a tempo indeterminato, od occupati a tempo determinato e iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate non inferiore a 250. In agricoltura, l’esonero opera in base all’ordine cronologico delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse, l’Inps non prende in considerazione ulteriori domande.
 
Infine, il datore che subentra nella fornitura di servizi in appalto e che assume, ancorché in attuazione di un obbligo preesistente di legge o di contratto collettivo, un lavoratore per il quale il datore cessante fruisce dell’esonero, preserva il diritto all’esonero nei limiti della durata e misura residua computando, a tal fine, il rapporto di lavoro con il datore cessante.
 
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.

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