Lavoro e HR

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Esonero contributivo anche per parasubordinati
e autonomi “stabilizzati”

La tempestiva (e corretta) stabilizzazione del collaboratore (o ex collaboratore o lavoratore a partita IVA), oltre ai vantaggi legati all’estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro, risulta vantaggiosa anche in termini di costo del lavoro.
 
Infatti, il Ministero ha chiarito che lo svolgimento della procedura di costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato non inficia la possibilità di avvalersi dell’esonero contributivo previsto dalla Legge di Stabilità 2016, attesa l’assenza di esplicite previsioni in senso contrario, sempreché risultino rispettate anche le altre condizioni che l’ordinamento richiede per il godimento di benefici normativi e contributivi.
 
A tale proposito va ricordato che l’articolo 1, comma 178, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dispone che ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo (per cui vigono norme ad hoc), e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua.
 
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.

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