Lavoro e HR

Tempo di lettura:

Tempo di lettura:

Esonero contributivo della legge di stabilità 2017: le istruzioni Inps

Mentre la Legge di Bilancio 2018 dovrebbe introdurre un esonero contributivo permanente per le assunzioni a tempo indeterminato, ci sono ancora 2 mesi scarsi di tempo per avvalersi della misura agevolativa prevista dalla legge di Bilancio 2017, misura che poi, in base alla bozza della nuova disposizione per l’anno nuovo, verrebbe abrogata solo per quanto concerne le nuove assunzioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2018, e sostituita con i nuovi incentivi, ossia con quelli annunciati come “permanenti”, che dovrebbero entrare in vigore a partire dal prossimo anno. Con riguardo all’istituto oggi operante l’Inps ha emanato la circolare 10 luglio 2017, n. 109.
 
Destinatari – E dunque, l’articolo 1, comma da 308 a 310, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017), ha previsto un particolare incentivo – che opera entro i limiti delle risorse economiche appositamente stanziate – per promuovere forme di occupazione stabile. In particolare, con esclusione dei contratti di lavoro domestico e di quelli relativi agli operai del settore agricolo, sono interessati tutti i datori di lavoro privati i quali, a partire dal 1° gennaio 2017, effettuano nuove assunzioni, con contratto di lavoro subordinato (purché) a tempo indeterminato, anche in apprendistato, con riguardo ai soggetti indicati di seguito:

a) entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30%:

  • delle ore di alternanza previste ex articolo 1, co. 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
  • del monte ore previsto per le attività di alternanza nei percorsi erogati ex capo III del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;
  • del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell’ambito dei percorsi di cui al capo II del DPCM 25 gennaio 2008;
  • del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari;

b) entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione (ossia in apprendistato di I e III livello).

 

Nota Bene L’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua.

 
Come precisato dall’Inps, l’esonero contributivo del quale ci stiamo occupando è potenzialmente rivolto a tutti i datori privati che operano in ogni settore economico del Paese e, quindi, non rientra tra gli aiuti concessi dallo Stato o con risorse statali.
Possono beneficiare dell’esonero contributivo, tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori (associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali, eccetera), gli enti pubblici economici, i consorzi di bonifica o industriali, gli enti morali o enti ecclesiastici eccetera. Sono invece escluse le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le CCIAA e le pubbliche amministrazioni in genere.
 
Tipologie contrattuali – Quanto alle tipologie contrattuali, l’Inps si è espresso per l’esclusione del contratto di lavoro intermittente o a chiamata (che quindi non consente di fruire dell’incentivo), anche se a tempo indeterminato, in quanto l’effettivo svolgimento della prestazione è soggetto alla totale discrezionalità delle esigenze produttive del datore di lavoro; al contrario, l’esonero contributivo è applicabile ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge n. 142/2001. Per le particolarità legate  al contratto di somministrazione di lavoro si rinvia al punto 6) della circolare.
 
Condizioni – La fruizione dell’esonero contributivo è subordinata al rispetto, da un lato, dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione previsti dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015 (rispetto del diritto di precedenza e così via) e, dall’altro, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori, con particolare riferimento a quanto segue:

a) regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale;

b) assenza delle violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro;

c) rispetto, fermi gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, ove sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Compatibilità con altri incentivi – Il punto 7 della circolare Inps evidenzia che l’esonero contributivo triennale di cui alla Legge di Bilancio 2017 non è cumulabile con altre agevolazioni di tipo contributivo previste dalla normativa vigente, quali – per esempio – l’incentivo per l’assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre 12 mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi o prive di impiego da almeno 6 mesi e appartenenti a particolari aree; l’incentivo “Occupazione sud”; e l’incentivo “Occupazione giovani”. Esso è, invece, cumulabile con gli incentivi aventi natura economica, fra cui   quello per l’assunzione di lavoratori disabili o di beneficiari del trattamento NASpI.
 
Misura – L’incentivo in esame (con alcune eccezioni precisate nella circolare, cui si rimanda per il dettaglio dei vari casi particolari) è pari all’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, fino a 3.250 euro l’anno. Per agevolarne l’applicazione, la soglia massima di esonero contributivo fruibile per ogni mese di rapporto è riferita al periodo di paga mensile ed è pari a euro 270,83 (euro 3.250/12). Per rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, tale soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di euro 8,90 (euro 3.250/365 gg.) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. La contribuzione eccedente la predetta soglia mensile potrà formare comunque oggetto di esonero nel corso di ogni anno solare del rapporto agevolato, nel rispetto della soglia massima di 3.250 euro su base annua.
 
 
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.

Link iscrizione multi rubrica