Esonero contributivo e part time
Confermando quanto già precisato lo scorso anno, l’Inps ha ribadito che – con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo parziale e indeterminato – l’esonero spetta anche nei casi in cui il lavoratore sia assunto da 2 diversi datori di lavoro, in relazione ad ambedue i rapporti, purché la data di decorrenza di tali rapporti di lavoro sia la medesima.
Invece, in caso di assunzioni differite, il secondo datore di lavoro a tempo parziale non disporrebbe del requisito legittimante l’ammissione all’agevolazione in esame, consistente nell’assenza di un rapporto indeterminato nel semestre precedente.
In pratica, se il lavoratore è già assunto a tempo parziale per 4 ore la mattina, un’eventuale ulteriore assunzione per 4 ore al pomeriggio, pur se lecita, non beneficia dell’esonero.
L’esonero è pari al 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, e non può comunque superare la misura massima di 3.250,00 euro su base annua: in relazione ai rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale ovvero misto, la misura di tale soglia massima va adeguata in diminuzione sulla base dello specifico orario ridotto di lavoro.
Per agevolare l’agevolare l’applicazione dell’incentivo, la soglia massima di esonero contributivo è riferita al periodo di paga mensile ed è pari a euro 270,83 (euro 3.250,00/12) e, per rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, tale soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di euro 8,90 (euro 3.250,00/365 gg.) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. Tali importi devono, appunto, essere ridotti in proporzione all’orario di lavoro effettivo in caso di prestazione a tempo parziale.
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.