Esonero contributivo per assunzione di titolari di assegno di ricollocazione
Per incentivare il reimpiego dei lavoratori in caso di intervento della CIGS, l’art. 24-bis del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, ha previsto che il dipendente può accedere all’assegno di ricollocazione, con la connessa fruizione di particolari benefici a suo favore e anche da parte del datore di lavoro che lo assume. L’Inps, nella circolare 27 giugno 2020, n. 77, ha illustrato i benefici (e le relative condizioni) per la fruizione dell’esonero contributivo a favore del datore.
Quadro normativo
L’art. 24-bis del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, prevede che, per limitare i licenziamenti all’esito dell’intervento di CIGS, nei casi di riorganizzazione o di crisi aziendale per i quali non è espressamente previsto il completo recupero occupazionale, la consultazione sindacale può concludersi con un accordo che preveda un piano di ricollocazione, indicando gli ambiti aziendali e i profili professionali a rischio di esubero. I lavoratori rientranti in tali ambiti o profili possono chiedere all’ANPAL, entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, l’attribuzione anticipata dell’assegno di ricollocazione, spendibile in costanza del trattamento di CIGS, per ottenere un servizio intensivo di assistenza nella ricerca di un altro lavoro.
Il lavoratore che, mentre fruisce del servizio, accetta un contratto di lavoro con altro datore, beneficia dell’esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto, fino a 9 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR (le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede sono soggette al regime fiscale ordinario). In tal caso, il lavoratore ha diritto altresì a un contributo mensile pari al 50% del trattamento di CIGS che gli sarebbe stato altrimenti corrisposto.
Benefici per il datore
Al datore di lavoro privato che assume il lavoratore di cui sopra, ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, spetta l’esonero del 50% dei complessivi contributi a suo carico, esclusi premi e contributi Inail, nel limite di 4.030 euro su base annua, annualmente rivalutato in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per operai e impiegati. L’esonero è riconosciuto per una durata non superiore a:
a) 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;
b) 12 mesi in caso di assunzione a termine; se, nel corso del suo svolgimento, il contratto è trasformato a tempo indeterminato, il beneficio spetta per altri 6 mesi.
Natura dell’esonero
Venendo alle indicazioni Inps (circ. 27 giugno 2020, n. 77), l’esonero ex art. 24-bis, co. 6, del D.Lgs. n. 148/2015, è rivolto all’assunzione di lavoratori beneficiari di assegno di ricollocazione e, quindi, ha natura tipica di incentivo all’occupazione. Esso, anche se è una misura di riduzione del costo del lavoro con l’uso di risorse statali, si caratterizza come intervento generalizzato, ossia potenzialmente rivolto a tutti i datori privati che operano in ogni settore economico e area geografica del Paese. Ne deriva che la norma non è idonea a determinare un vantaggio a favore di talune imprese, settori produttivi o aree geografiche d’Italia. Quindi, tale incentivo non è sussumibile nella disciplina ex art. 107 del Trattato sul funzionamento della UE, relativa agli aiuti concessi dallo Stato o mediante risorse statali.
Datori beneficiari
L’incentivo è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dal fatto abbiano meno la natura di imprenditore, compresi i datori agricoli. Esso, invece, non si applica nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
Rapporti incentivati
L’esonero spetta per le assunzioni, anche a scopo di somministrazione (a tempo determinato e indeterminato), per i rapporti di apprendistato e per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro. L’agevolazione può essere riconosciuta anche in caso di part time: tuttavia, in tal caso, la soglia massima di esonero – pari a 4.030 euro – va ridotta in base alla durata dell’orario di lavoro. Per contro, il beneficio non spetta per i contratti di lavoro domestico o di lavoro intermittente, nonché per le prestazioni di lavoro occasionale ex art. 54-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50.
Condizioni
La fruizione dell’esonero contributivo è subordinata al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione ex art. 31 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, e delle norme a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria. Senza entrare nei dettagli, e rinviando al punto 5 della circ. Inps n. 77/2020, basta ricordare che l’esonero non spetta se l’assunzione costituisce un obbligo perché si tratta di lavoratore licenziato da un contratto a tempo indeterminato o cessato da uno a termine, con diritto all’assunzione.
Compatibilità con altre forme di incentivo all’occupazione
L’esonero ADR CIGS è cumulabile con altre riduzioni delle aliquote previste dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione datoriale effettivamente dovuta (esempi in tabella).
Incentivo per l’assunzione di… | Cumulo | Note |
Lavoratori con più di 50 anni di età, disoccupati da oltre 12 mesi | SI | |
Donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, 6 mesi in alcune aree, settori o professioni | SI | Cfr. indicazioni fornite dal Ministero del lavoro nel D.M. 17 ottobre 2017 e nel D.M. 25 novembre 2019, n. 371 |
Lavoratori disabili ex art. 13 legge n. 68/1999 | SI | A differenza dell’esonero ADR CIGS, tale incentivo richiede aumento occupazionale |
Incentivo 20% per l’assunzione di beneficiari NASpI ex art. 2, co. 10-bis, legge n. 92/2012 | SI | La fruizione dell’incentivo NASpI è subordinata al rispetto della disciplina UE sugli aiuti cd. “de minimis”. |
Assetto e misura
L’incentivo, ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è pari all’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori, fino a 4.030 euro annui (con alcune eccezioni: premi e contributi Inail ecc.: per i dettagli si veda il punto 7 della circ. Inps n. 77/2020). Il periodo di godimento dell’agevolazione può essere sospeso solo per assenza obbligatoria per maternità, consentendo il differimento del periodo di fruizione. Per agevolare l’applicazione dell’incentivo, la soglia massima di esonero contributivo è riferita al periodo di paga mensile ed è pari a 335,83 euro (4.030,00/12) e, per rapporti instaurati o risolti nel mese, essa va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 10,83 euro (335,83/31 gg) per ogni giorno di fruizione dell’esonero.
Domanda
Il datore interessato deve inviare all’Inps l’apposito modulo di istanza on line “BADR”, chiedendo l’ammissione all’agevolazione. L’Inps, dopo aver consultato la banca dati ANPAL, ne autorizza la fruizione per il periodo spettante. A questo punto, il datore fruisce del beneficio con conguaglio/compensazione nelle denunce contributive (Uniemens o DMAG), non imputando l’agevolazione a quote di contribuzione non oggetto di esonero.