Fatturazione elettronica

Fatturazione elettronica 2021: caratteristiche e modalità di emissione

La fattura elettronica è stata certamente una delle principali novità di questi ultimi anni, che ha visto coinvolti milioni di soggetti IVA, e che ha contribuito non poco a innovare i processi amministrativi. È necessario però gestire le fatture elettroniche seguendo precise regole, come per esempio definire il soggetto emittente oppure stabilire come garantire l’autenticità e l’integrità, ed è necessario conservarle unicamente in modalità digitale per preservare negli anni il loro valore probatorio.

Nuovi modelli per l’Agenzia delle Entrate: verifiche ex ante sui dati dei contribuenti

Sono anni che l’OCSE suggerisce alle diverse Tax Authority di rivedere i modelli con cui raccogliere e monitorare i dati di business dei contribuenti, superando quello che è un controllo ex post basato nel verificare le dichiarazioni trasmesse dai contribuenti, e adottando un nuovo modello ove le verifiche vengono eseguite ex ante. È quanto del resto è contenuto nel documento, pubblicato dall’OCSE nel 2014, a oggetto Tax Compliance by Design: Achieving Improved SME Tax Compliance by Adopting a System Perspective, ove appunto veniva introdotto il principio “Tax compliance by design”, avente l’obiettivo da una parte di permettere alle PMI di conseguire alti standard in termini di tax compliance, e dall’altra all’Agenzia delle Entrate di raccogliere dati molto più affidabili rispetto al passato.

L’evasione IVA è un cancro che purtroppo pone il nostro paese al primo posto in Europa, con un gap IVA riferito all’anno 2018 pari a 33 miliardi di euro, quando il totale dei 28 Stati membri era di 140 miliardi di euro. In tale contesto, era prevedibile che da parte della nostra Agenzia delle Entrate vi fosse un intervento teso ad arginare tale fenomeno, e infatti dal 1° gennaio 2019 venne introdotto un obbligo generalizzato di fatturazione elettronica tramite l’ausilio di un hub centrale gestito direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

Sin da subito emerse la validità dell’iniziativa, e infatti, secondo i dati divulgati dalla stessa Agenzia delle Entrate, nel corso del 2019 sono state veicolate dal sistema di interscambio ben 2.066 milioni di fatture elettroniche, i soggetti IVA coinvolti nell’obbligo sono stati 3,9 milioni, la percentuale di fatture scartate è stata solo del 2,4%, mentre gli effetti positivi nel contrastare il gap IVA sono stati stimati in circa 3,5 miliardi di euro.

La fattura elettronica: che cos’è e quali innovazioni sono derivate dalla sua introduzione

La fattura è certamente il principale documento amministrativo che consente ai soggetti IVA di certificare le proprie operazioni di business, e avente rilevanza oltre che fiscale, anche civile, penale e in ambito finanziario. La fattura è nella sostanza l’anello di congiunzione tra quella che è la catena della fornitura, cioè la supply chain, e quella che invece è la fase prettamente finanziaria, legata cioè all’incasso dell’operazione svolta.

Per tale motivo, l’introduzione di un obbligo di fatturazione elettronica in formato XML ha attivato, ma soprattutto sta attivando, una serie di ulteriori innovazioni, quali nuove soluzioni di supply chain finance (come ad esempio l’invoice trading, il dynamic discounting, etc), oppure una totale digitalizzazione del ciclo order-to-cash oppure procure-to-pay.

Come garantire l’autenticità e l’integrità di una fattura elettronica

Così come contemplato all’art.21 del DPR 633/72, la fattura elettronica deve essere in grado di garantire l’autenticità e l’integrità tramite una delle seguenti quattro modalità:

  • firma digitale dell’emittente, ove la garanzia di autenticità e integrità sono assicurate a livello di singolo documento;
  • sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati, ove le suddette garanzie sono assicurate a livello di trasmissione dati;
  • sistemi di controllo di gestione in grado di assicurare un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi a essa riferibile, ove le suddette garanzie sono assicurate a livello di processo;
  • altre tecnologie in grado di garantire l’autenticità dell’origine e l’integrità dei dati, quale per esempio l’utilizzo del sigillo digitale.

Entro quando deve essere emessa una fattura elettronica

La tempistica entro cui deve essere emessa la fattura elettronica, varia secondo se siamo nell’ambito della fatturazione immediata oppure differita.

Fattura immediata

A norma del quarto comma, art.21, DPR 633/72, la fattura immediata deve essere emessa entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6 del medesimo decreto. Se quindi per esempio in data 10 marzo il bene è stato consegnato al cessionario, e quindi in tale data a norma dell’art.6 del DPR 633/72 l’operazione si considera effettuata, la fattura elettronica dovrà riportare nel campo <Data> il 10 marzo (data di effettuazione dell’operazione), mentre il file dovrà essere trasmesso al sistema di interscambio entro e non oltre il 22 marzo;

Fattura differita

A norma del quarto comma, lettera a), art.21, DPR 633/72, nei casi di cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione e avente le caratteristiche determinate con il DPR 472/96, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura recante il dettaglio delle operazioni entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime. Se quindi per esempio in data 5 marzo e 10 marzo sono stati consegnati dei beni certificati dall’emissione di DDT, sarà possibile emettere una fattura elettronica differita riportante nel campo <Data> il 31 marzo, nel blocco <DatiDDT> il numero e la data dei DDT, e che dovrà essere trasmessa al sistema di interscambio entro il 15 aprile.

Emissione di una fattura elettronica per conto

A norma del primo comma, art. 21, DPR 633/72, il cedente/prestatore è tenuto a emettere la fattura, oppure, “assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo”.

Fattura elettronica emessa per conto da un terzo

In questo caso la fattura elettronica, a seguito di specifico mandato, viene emessa per conto del cedente/prestatore da un terzo soggetto, quale per esempio un provider tecnologico, il quale dopo aver generato il file XML, provvederà a trasmetterlo al sistema di interscambio. Qualora firmato, il file dovrà essere sottoscritto digitalmente dal provider tecnologico, dato appunto che è il soggetto emittente, e nel campo <TerzoIntermediarioOSoggettoEmittente> dovranno essere indicati i dati del provider tecnologico, mentre nel campo <SoggettoEmittente> dovrà essereriportato “TZ”;

Fattura elettronica emessa per conto dal cliente

Meglio conosciuto come self-billing, è quando a seguito di specifico mandato, la fattura viene generata e trasmessa al sistema di interscambio dal cliente, cioè dal cessionario/committente e il file XML, qualora firmato, dovrà essere sottoscritto digitalmente dal cliente, mentre nel campo <SoggettoEmittente> dovrà essere riportato “CC”.

Imposta di bollo su fattura elettronica

In caso di emissione di fattura, nota, conto o parcella, il principio di alternatività tra imposta di bollo e IVA contemplato all’art.6 della tabella allegato B del DPR 642/72, prevede l’applicazione dell’imposta di bollo per le fatture con un importo non assoggettato a IVA superiore a euro 77,47.

In tali circostanze, il cedente/prestatore dovrà compilare il blocco <DatiBollo>, indicando “SI” nel campo <BolloVirtuale>, e consentendo in questo modo al sistema di interscambio di conteggiare l’imposta di bollo da comunicare successivamente al contribuente.

Data ricezione e detrazione IVA nella fattura elettronica

Per poter esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA inerente le operazioni di acquisto, è necessario si verifichino due condizioni: l’avvenuta esigibilità dell’imposta (requisito sostanziale) e l’effettivo possesso di una valida fattura redatta conformemente alle disposizioni di cui all’art.21, DPR 633/72 (requisito formale). È necessario quindi individuare con precisione la data di ricezione, cioè il momento esatto di quando la fattura elettronica di acquisto si considera ricevuta, e che in caso di messa a disposizione nell’area “Fatture e corrispettivi” è la data di presa visione del file, mentre in caso di ricezione dal sistema di interscambio dipenderà dal canale di ricezione adottato:

  • se il canale è la PEC, la data di ricezione è la data di quando il file XML viene depositato nella casella PEC del destinatario, dato che da questo momento il suo gestore PEC invia al sistema di interscambio la Ricevuta di avvenuta consegna;
  • se il canale è il web service, è la data di quando il web-service del destinatario riceve il file della fattura e restituisce l’esito di presa in carico, e corrisponde alla data della “Response”;
  • se il canale è l’SFTP, è la data di quando il supporto “FO” costituito da un file-archivio ZIP viene messo a disposizione nella directory di scambio.

Nuovi TD in sostituzione dell’esterometro

La nuova formulazione dell’art.1, comma 3-bis, decreto legislativo 5 agosto 2015 n.127, prevede che dalle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, l’esterometro sarà soppresso, e i dati inerenti le operazioni eseguite con soggetti esteri, dovranno essere comunicati tramite il sistema di interscambio.

Nella sostanza quindi, anziché trasmette l’esterometro, si dovrà:

  • con riguardo alle operazioni attive, trasmettere al sistema di interscambio, entro i consueti termini di emissione, le fatture elettroniche riportando “XXXXXXX” nel campo <CodiceDestinatario>;
  • con riguardo alle operazioni passive, trasmettere al sistema di interscambio entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione, documenti riportanti specifici codici, quali per esempio il TD17 (Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero), il TD18 (Integrazione per acquisto di beni intracomunitari), il TD19 (Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72).

Le precompilate IVA

Sempre basato sul principio del Tax Compliance by Design, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione di un limitato numero di contribuenti, le cosiddette precompilate IVA, cioè le bozze dei registri IVA acquisti e vendite, delle liquidazioni periodiche IVA e della dichiarazione annuale IVA. L’iniziativa consentirà ai contribuenti di poter verificare e eventualmente integrare le bozze delle precompilate IVA, e qualora queste vengano accettate, non vi sarà alcun obbligo di tenuta dei suddetti registri IVA.

Per adesso l’iniziativa è unicamente sperimentale, ma l’idea di fondo è di arrivare nel giro di qualche anno, a proporla a tutti i contribuenti, soprattutto ai professionisti e alle piccole imprese, consentendo loro di accedere direttamente al sito dell’Agenzia delle Entrate per constatare le liquidazioni IVA e i corrispondenti importi a credito oppure a debito.

La fattura elettronica europea

Con la pubblicazione della Direttiva 2014/55/UE del 16 aprile 2014 in tema di fatturazione elettronica negli appalti pubblici, è stato avviato un programma avente l’obiettivo di elaborare un modello semantico dei dati degli elementi essenziali contenuti nella fattura elettronica, al fine di assicurare una sua maggiore interoperabilità. Con la successiva pubblicazione della decisione di esecuzione (UE) 2017/1870 del 16 ottobre 2017, da una parte è stata emanata la norma europea sulla fatturazione elettronica EN 16931-1:2017 riportante i dati degli elementi essenziali di una fattura elettronica e dall’altra è stato individuato un elenco delle sintassi conformi alla suddetta norma, quali lo standard Cross Industry Invoice XML dell’UN/CEFACT come specificato negli schemi XML 16B e lo standard UBL definito nella norma ISO/IEC 19845: 2015.

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