Ferie e malattia: queste le regole
L’istituto delle ferie e quello della malattia si “incrociano” spesso nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato: ciò avviene, in primo luogo quando il dipendente si ammala durante un periodo di ferie.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 616/1987, ha dichiarato illegittimo l’art. 2109 del codice civile (che disciplina il diritto del lavoratore a un periodo annuale di ferie retribuito) nella parte in cui non prevede che la malattia insorta durante le ferie ne sospenda il decorso. I giudici hanno poi precisato che la sospensione si produce solo se la patologia sopravvenuta, per la sua particolare gravità, annulla la funzione delle ferie, ossia il recupero delle energie psicofisiche. Alcuni contratti collettivi prevedono la sospensione delle ferie solo per prognosi con una certa durata (es. 7 giorni) o a seguito di ricovero ospedaliero.
In ogni caso, la sospensione delle ferie opera dopo che lo stato di malattia sia stato comunicato al datore di lavoro, a mezzo certificato, con possibilità di effettuare le visite mediche di controllo dirette ad accertare tale particolare situazione.
Invece, se la malattia insorge prima dell’inizio del periodo di ferie concordato (anche collettive, per chiusura dell’azienda), prevale la prima e le ferie saranno fruite in seguito.
Va poi ricordato che la malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie, come di seguito esposto:
- senza limiti di durata per i periodi di malattia di ciascun figlio di età non superiore a 3 anni;
- nel limite di 5 giorni lavorativi l’anno per le malattie di ogni figlio di età tra i 3 e gli 8 anni.
Da ultimo si evidenzia che, all’approssimarsi della scadenza del comporto (ossia del periodo massimo di malattia durante il quale il datore ha l’obbligo di conservare il posto), il lavoratore può chiedere di fruire delle ferie arretrate onde evitare il recesso. A tale proposito la Cassazione (sentenza n. 7433/2016), ha affermato che il lavoratore può sostituire alla malattia la fruizione delle ferie maturate e non godute, per sospendere il comporto. Grava, quindi, sul datore, cui è riservato il diritto di scelta del tempo delle ferie, dimostrare (ove sia stato investito di tale richiesta) di aver tenuto conto, nell’assumere la relativa decisione, del rilevante e fondamentale interesse del lavoratore a evitare la possibile perdita del posto per scadenza del periodo di comporto.