Lavoro e HR

Tempo di lettura:

Tempo di lettura:

Finanziamento della Qu.I.R.: Quando cessa e va rimborsato

L’articolo 7 del D.P.C.M. 20 febbraio 2015, n. 29, che contiene le disposizioni di attuazione per l’erogazione in busta paga della quota mensile maturanda del TFR, precisa che il datore di lavoro il quale abbia fatto ricorso al finanziamento, in tutti i casi di risoluzione del rapporto di lavoro intervenuti durante la vigenza del finanziamento con garanzia, è tenuto al rimborso di quanto fruito entro la fine del mese successivo a quello di risoluzione del rapporto, in relazione all’importo oggetto della liquidazione mensile della Qu.I.R. del lavoratore interessato, comprensivo degli oneri a servizio del prestito, senza pregiudizio dell’erogazione della Qu.I.R. al lavoratore.
La norma prevede anche che, se è accertato che il finanziamento è stato utilizzato (anche parzialmente), per finalità diverse dall’erogazione mensile della Qu.I.R, salva la configurazione di fattispecie penalmente rilevanti, si interrompe il finanziamento e il datore mutuatario deve immediatamente rimborsare la parte di finanziamento già fruita e gli interessi.
Infine, se il datore è sottoposto a procedure concorsuali, l’interruzione dell’erogazione del finanziamento assistito da garanzia ha luogo al verificarsi dei seguenti eventi:
a) avvio della procedura di fallimento (dall’iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento nel Registro delle imprese;
b) avvio della procedura di concordato preventivo (dall’iscrizione del decreto di ammissione alla procedura nel Registro delle imprese);
c) avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa (dalla pubblicazione del provvedimento nella G.U.);
d) avvio della procedura di amministrazione straordinaria (dall’iscrizione nel Registro delle imprese della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza).
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore

Link iscrizione multi rubrica