Lavoro e HR

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Fusione per incorporazione ed esonero contributivo

Attorno all’esonero contributivo introdotto dalla legge di stabilità 2015 continua a esserci grande interesse. Dopo che l’Inps – con le circolari n. 17 e n. 178 – ha fornito le indicazioni “generali”, recentemente è intervenuto anche il Ministero del lavoro, fornendo risposta a un interpello dell’Associazione Nazionale delle Imprese di Sorveglianza Antincendio (ANISA), in cui si chiedeva se, con riguardo alle operazioni societarie, per esempio in caso di fusione, la società incorporante possa fruire di tale esonero, ove l’operazione sia effettuata nel 2016.
 
Ebbene, il Ministero del lavoro – nella Nota 5 novembre 2015, n. 25 (prot. n. 37/0018817) – ha anzitutto precisato che, per quanto concerne la fusione per incorporazione va richiamato l’articolo 2112, comma 1, del codice civile, ai sensi del quale “si intende per trasferimento d’azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento della titolarità di un’attività economica organizzata (…) che conserva nel trasferimento la propria identità”, a prescindere dal negozio giuridico utilizzato; il comma 5 della stessa norma precisa, poi, che i rapporti con il cedente proseguono con il cessionario senza soluzione di continuità, e i lavoratori conservano tutti i diritti ad essi connessi.
 
Ne deriva quindi che, con specifico riferimento all’esonero contributivo, in assenza di interruzione dei rapporti di lavoro assistiti da incentivo, non mutano, in conseguenza di eventuali procedure di fusione o incorporazione, i requisiti che ne legittimano la fruizione. In definitiva, il Ministero ha precisato che il cessionario incorporante ha il diritto di beneficiare dell’esonero contributivo già riconosciuto alla società incorporata nel corso del 2015, per la parte residua sino alla scadenza del termine legale dei 36 mesi.
 
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.

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