Lavoro e HR

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Gli incentivi per l’assunzione dei disabili

In base a quanto previsto dall’art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, nel rispetto dell’art. 33 del Regolamento UE n. 651/2014, ai datori è concesso a domandare un incentivo:
a) per 36 mesi, del 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni disabile assunto a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%, o minorazioni ascritte dalla 1a alla 3 a categoria delle tabelle annesse al TU in materia di pensioni di guerra (DPR 23 dicembre 1978, n. 915);
b) per 36 mesi, del 35% della retribuzione mensile lorda imponibile, per ogni disabile assunto a tempo indeterminato con riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 e il 79%, o minorazioni ascritte dalla 4 a alla 6 a categoria di cui alle tabelle della lettera a);
 
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Nota Bene
Gli incentivi di cui sopra spettano anche ai datori privati i quali, anche se non soggetti agli obblighi della legge n. 68/1999, assumono disabili e ne fanno domanda.
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c) del 70% della retribuzione mensile lorda, per ogni lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che comporti la riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, per 60 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato o di assunzione a termine di durata non inferiore a 12 mesi e per tutta la durata del contratto.
 
L’incentivo è corrisposto al datore mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili; la domanda di incentivo va trasmessa, con apposita procedura telematica, all’Inps, che provvede, entro 5 giorni, a comunicare l’effettiva disponibilità di risorse. A seguito della comunicazione, a favore del richiedente opera una riserva di somme pari all’ammontare dell’incentivo e vengono assegnati 7 giorni per stipulare il contratto di lavoro; entro i successivi 7 giorni lavorativi il richiedente deve comunicare all’Inps l’avvenuta stipula del contratto: in caso di violazione dei termini perentori di cui sopra, il richiedente decade dalla riserva di somme, che vengono messe a disposizione di ulteriori potenziali beneficiari.
 
L’incentivo è riconosciuto dall’Inps in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatto seguito l’effettiva stipula del contratto; in caso di insufficienza delle risorse l’Inps non considera ulteriori domande, comunicandolo immediatamente anche attraverso il proprio sito internet istituzionale.
 
 

A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.

 

 

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