I Congedi e permessi Covid-19 dopo il decreto Rilancio
Per venire incontro alle esigenze dei genitori-lavoratori (anche adottivi o affidatari) di cura dei figli a causa della chiusura delle scuole e dei servizi educativi per l’infanzia, prima il D.L. n. 18/2020 e poi il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, hanno introdotto e disciplinato speciali congedi e permessi, variati in relazione all’età del figlio e all’eventuale presenza di disabili gravi. Per tali benefici, fruibili anche con il cd. bonus baby sitting, sono previsti specifici requisiti, illustrati in numerosi provvedimenti dell’Inps. Di seguito il punto per i dipendenti da datori di lavoro privati.
Dipendenti: figli fino a 12 anni
L’art. 23, co. 1, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, ha stabilito che dal 5 marzo, per un periodo continuativo o frazionato fino a 15 giorni, i genitori dipendenti “privati” hanno diritto, per i figli di età non superiore ai 12 anni, a uno specifico congedo, con indennità del 50% della retribuzione. L’art. 72, co. 1, lettera a), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, ha modificato la norma, prevedendo che dal 5 marzo al 31 luglio 2020 (termine di scadenza per il congedo), e per un periodo continuativo o frazionato fino a 30 giorni (la durata raddoppia), i genitori di cui sopra hanno diritto a fruire, per i figli “normodotati” di età non superiore ai 12 anni (13 anni non ancora compiuti), di uno specifico congedo, per cui è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione, con accredito della contribuzione figurativa.
L’art. 23, co. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, stabilisce che gli eventuali periodi di cui all’art. 32 (Congedo parentale) e 33 (Prolungamento del congedo) del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori nel periodo di sospensione citato, sono convertiti nel congedo Covid-19, con diritto all’indennità e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.
Lavoratori iscritti solo alla gestione separata
I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata ex art. 2, co. 26, legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto a fruire – per 30 giorni, dal 5 marzo al 31 luglio 2020 – per i figli di età non fino a 12 anni, salvo quanto previsto ex co. 5 (il limite di età non opera per i figli disabili gravi), di uno specifico congedo, per cui è riconosciuta un’indennità, per ogni giornata indennizzabile, del 50% di 1/365 del reddito individuato con la base di calcolo utilizzata per determinare l’indennità di maternità.
Autonomi iscritti all’Inps
I genitori lavoratori autonomi iscritti all’Inps hanno diritto a fruire – per 30 giorni, dal 5 marzo al 31 luglio 2020 – per i figli di età non superiore ai 12 anni, salvo quanto previsto al co. 5 (nessun limite di età per i figli disabili gravi), di uno specifico congedo, per cui è riconosciuta un’indennità, per ogni giornata indennizzabile, del 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
Dipendenti con figli minori di 16 anni
L’art. 23, co. 6, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, aveva disposto che i genitori dipendenti “privati” con figli di età tra 12 e 16 anni, avessero diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di chiusura delle scuole, senza indennità né contributi figurativi, con divieto di licenziamento e diritto a conservare il posto. L’art. 72, co. 1, lett. b), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, ha invece previsto che i genitori dipendenti del settore privato con figli minori di anni 16 (a prescindere dal compimento del 12° anno) hanno diritto di astenersi dal lavoro per l’intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, senza indennità né riconoscimento di contributi figurativi, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Figli disabili gravi
L’art. 23, co. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, non modificato dalla legge n. 27/2020 né dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34, prevede che, per fruire dei congedi, ferma l’estensione della durata dei permessi retribuiti ex art. 24 (estensione della durata dei permessi retribuiti ex art. 33 legge 5 febbraio 1992, n. 104, per 12 giornate fruibili nei mesi di marzo e aprile 2020 e altre complessive 12 giornate fruibili in maggio e giugno 2020), il limite di età (quello per cui il figlio non deve avere più di 12 anni) non si applica ai figli con grave disabilità, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni assistenziali.
Compatibilità e incompatibilità
Come precisato dall’Inps (msg. 15 aprile 2020, n. 1621), il Congedo Covid-19 non è compatibile con: fruizione dell’altro genitore nello stesso giorno; bonus baby sitting; congedo parentale; riposi giornalieri (cd. allattamento) di madre o padre; cessazione del rapporto o dell’attività lavorativa; percezione negli stessi giorni, da parte dell’altro genitore del nucleo, di strumenti a sostegno del reddito (Cigo, Cigs, Cigd, assegno ordinario, CISOA, NASpI e DIS-COLL). Esso è invece compatibile con: malattia dell’altro genitore; congedo di maternità/paternità per un altro figlio; smart working; ferie dell’altro genitore; aspettativa dell’altro genitore; part time e lavoro intermittente; indennità di cui agli artt. 27, 28, 29, 30 e 38 del D.L. n. 18/2020; chiusura delle attività commerciali per COVID-19.
Permessi legge n. 104: aumento
L’art. 24, co. 1, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, non modificato dalla legge n. 27/2020, ha disposto che i 3 giorni di permesso retribuito coperto da contributi figurativi ex art. 33, co. 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono incrementati di ulteriori complessive 12 giornate fruibili in marzo e aprile 2020. L’art. 73, co. 1, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, ha poi modificato tale disposizione, prevedendo che, oltre ai 12 giorni totali per marzo e aprile, spettano ulteriori complessive 12 giornate, fruibili nei mesi di maggio e giugno. In sostanza, il numero dei giorni totali è pari a 24, fruibili da marzo a giugno 2020. Come precisato dal Ministero del Lavoro (cfr. circ. 24 marzo 2020, n. 3), tali permessi spettano a:
a) genitori di figli con disabilità grave non ricoverati a tempo pieno;
b) coniuge, parenti e affini entro il 2° grado di disabili gravi (o entro il 3° grado se i genitori o il coniuge della persona con grave handicap hanno 65 anni di età o sono anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti), non ricoverati a tempo pieno;
c) lavoratori con disabilità grave.
Gli ulteriori giorni di permesso possono essere fruiti consecutivamente nello stesso mese, ferma la fruizione mensile dei 3 giorni ordinariamente prevista, ovvero anche frazionandoli in ore, così come i 3 giorni ordinariamente previsti ex art. 33, co. 3 e 6, legge n. 104/1992.
Permessi 104: domanda
L’Inps ha precisato che il dipendente già autorizzato ai permessi ex art. 33, co. 3 e 6, legge n. 104/1992, con validità comprensiva dei nuovi periodi, non deve presentare una nuova domanda per fruire delle ulteriori giornate e i datori di lavoro devono considerare validi i provvedimenti di autorizzazione già emessi; invece, il lavoratore privo di autorizzazione in corso di validità deve presentare domanda con le consuete modalità.
Bonus baby sitting
In alternativa ai congedi, gli stessi lavoratori beneficiari (dipendenti privati, iscritti a GS, autonomi iscritti Inps), possono chiedere un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite di 1.200 euro (prima solo 600), da utilizzare per prestazioni effettuate dal 5 marzo al 31 luglio 2020. Il bonus è erogato, in alternativa, per l’iscrizione ai: centri estivi; servizi integrativi per l’infanzia; servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa; servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Esso è erogato con il libretto famiglia ex art. 54-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50. Come precisato dall’Inps, è possibile cumulare il bonus con: i giorni di permesso retribuito ex legge 104 così come estesi dal decreto Cura Italia, e col prolungamento del congedo parentale per figli disabili gravi. Infine, per i dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato (se medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico o di radiologia medica, operatori sociosanitari), il bonus baby-sitting per i figli fino a 12 anni, è riconosciuto fino a 2.000 euro.