I Fondi di solidarietà bilaterali
L’articolo 1 della legge 10 dicembre 2014, n. 183, ha delegato il governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino delle norme in materia di ammortizzatori sociali; la delega è stata attuata con il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Sulle novità l’Inps – che si era già espresso con la circolare n. 201/2015 (in materia di assegno ordinario) e con la n. 22/2016 (con riguardo al Fondo di integrazione salariale) – torna ora con la circolare n. 30 del 12 febbraio 2016, illustrando la disciplina generale dei Fondi di solidarietà bilaterali e rimandando ai provvedimenti appena citati per quanto in essi specificatamente indicato.
Le nuove disposizioni si innestano su quanto era già previsto dalla riforma Fornero (legge 28 giugno 2012, n. 92) e prevedono un termine certo per l’effettivo avvio dei fondi di solidarietà, fissato al 1° gennaio 2016, ampliandone l’ambito di operatività.
Ebbene, le principali novità introdotte dal decreto legislativo n. 148/2015, sono le seguenti:
1) ampliamento del campo di applicazione dei fondi, la cui costituzione è obbligatoria per tutti i settori che non rientrano nel campo di applicazione della CIGO o della CIGS, per i datori che occupano mediamente più di 5 dipendenti;
2) istituzione del Fondo di integrazione salariale che assume la stessa funzione del precedente Fondo residuale: in esso confluiscono i datori che occupano mediamente più di 5 dipendenti, appartenenti a settori per i quali non è stato attivato un Fondo di solidarietà ex art. 26 (Fondi di solidarietà bilaterali), o un Fondo di solidarietà bilaterale alternativo ex art. 27, e che non rientrano nell’ambito di applicazione della CIGO e CIGS;
3) previsione del 31 dicembre 2015 quale termine certo per l’adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo per i fondi costituiti a norma dell’abrogato articolo 3, comma 4, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e dei fondi adeguati a norma degli abrogati commi 42 e 45 dell’articolo 3 della stessa legge: in mancanza di tale adeguamento, i datori che occupano mediamente più di 5 dipendenti confluiscono nel nuovo Fondo di integrazione salariale;
4) una nuova prestazione denominata assegno di solidarietà, garantita dal 2016 dal Fondo di integrazione salariale per un massimo di 12 mesi in un biennio mobile, ed eventualmente dai fondi di solidarietà bilaterali alternativi per un massimo di 26 settimane in un biennio mobile;
5) i trattamenti di integrazione salariale garantiti dal Fondo di integrazione salariale sono autorizzati dalla sede territoriale Inps competente in relazione all’unità produttiva;
6) per i fondi di solidarietà bilaterali alternativi, l’obbligo di fornire alternativamente l’assegno ordinario o l’assegno di solidarietà, comprensivi della contribuzione correlata;
7) durata massima dell’assegno ordinario stabilita dai fondi di solidarietà bilaterali di cui all’art. 26, in misura non superiore, a seconda della causale, alle durate massime previste in materia di CIGO o CIGS e comunque non inferiore a 13 settimane in un biennio mobile;
8) applicazione all’assegno ordinario della disciplina delle integrazioni salariali ordinarie;
9) istituzione di fondi di solidarietà bilaterali alternativi, per artigianato e somministrazione di lavoro che, al 24 settembre 2015, hanno adeguato la disciplina dei rispettivi fondi bilaterali;
10) istituzione del Fondo territoriale intersettoriale delle Province di Trento e Bolzano;
11) aliquote di contribuzione ordinaria dal 2016: per i fondi di solidarietà bilaterale alternativi: minimo 0,45%; per il Fondo di integrazione salariale: 0,65% per datori che hanno mediamente più di 15 dipendenti, e 0,45% per i datori da 6 a 15 dipendenti; dal 2017 per i fondi facoltativi: 0,30% delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali;
12) possibilità di istituire fondi di solidarietà bilaterali anche in settori rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazioni guadagni (cd. fondi facoltativi);
13) le domande di accesso all’assegno ordinario devono essere presentate non prima di 30 e non oltre 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Fondi di solidarietà bilaterali – Questi sono istituiti con decreto del Ministro del lavoro sulla base di accordi o contratti collettivi stipulati tra le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, per i settori che non rientrano nel campo di applicazione della CIGO o CIGS, per offrire una tutela in costanza di rapporto di lavoro nelle ipotesi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per le causali previste in tema di CIGO o CIGS. La loro istituzione è obbligatoria per tutti i settori che non rientrano nell’ambito di applicazione del Titolo I (cassa integrazione guadagni), per i datori che occupano mediamente più di 5 dipendenti, compresi gli apprendisti (la soglia dimensionale è verificata mensilmente con riferimento alla media del semestre precedente).
Fondi di solidarietà bilaterali alternativi – I fondi dell’artigianato e della somministrazione devono assicurano almeno l’assegno ordinario o di solidarietà per un minimo di 26 settimane nel biennio mobile. In mancanza, i datori che occupano mediamente più di 5 dipendenti confluiscono, dal 2016, al Fondo di integrazione salariale, alle cui prestazioni accedono solo per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa verificatesi dal 1° luglio 2016.
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Il Ministero del Lavoro, nella Nota 18 febbraio 2016, prot. n. 40/3763, ha precisato che:
a) le aziende rientranti nel campo di applicazione della normativa del Fondo di integrazione salariale possono scegliere di accedere alle prestazioni del Fondo di integrazione salariale o al contributo di solidarietà ex art. 5 del D.L. n. 148/1993 (convertito nella legge n. 236/1993), nei limiti temporali e finanziari previsti dalla normativa per i contratti di solidarietà;
b) visto l’elevato numero di contratti di solidarietà in corso nel settore dell’artigianato e della somministrazione di lavoro, è riconosciuta la stessa possibilità di scelta anche alle aziende che rientrano nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi (nei limiti temporali e finanziari della normativa applicabile ai contratti di solidarietà).
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Fondo di solidarietà residuale – Il Fondo di solidarietà residuale continua ad operare, fino al 31 dicembre 2015, per datori che occupano mediamente più di 15 dipendenti appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali, che non rientrano nel campo di applicazione della CIGO o CIGS e che non abbiano costituito fondi di solidarietà bilaterali o alternativi. Nel nuovo sistema, l’intervento del fondo può essere richiesto per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività, per una delle seguenti causali: eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti; situazioni temporanee di mercato; riorganizzazione aziendale; crisi aziendale; contratto di solidarietà; procedure concorsuali (fino al 31 dicembre 2015). Sono invece esclusi dall’intervento del fondo i casi di cessazione, anche parziale, di attività lavorativa.
Fondo di integrazione salariale – In base all’art. 29 del D.Lgs. n. 148/2015, il Fondo residuale, dal 1° gennaio 2016, assume la denominazione di Fondo di integrazione salariale. Il suo ambito di applicazione è stato esteso a tutti i datori, anche se non organizzati in forma di impresa. Il fondo, finanziato con i contributi dei datori e lavoratori (rispettivamente per 2/3 e 1/3), garantisce due prestazioni: l’assegno di solidarietà e, per i datori che hanno mediamente più di 15 dipendenti, l’assegno ordinario, che può essere concesso per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile per le causali di riduzione o sospensione dell’attività previste dalla normativa in materia di CIGO, a eccezione delle intemperie stagionali, e CIGS, limitatamente alle causali per riorganizzazione e crisi aziendale. Per i datori fino a 15 dipendenti l’assegno di solidarietà può essere autorizzato solo per eventi di sospensione o riduzione del lavoro verificatesi dal 1° luglio 2016.
La circolare, cui si rimanda per eventuali approfondimenti, illustra anche le prestazioni nel caso di sospensione o riduzione dell’attività (con particolare riguardo all’assegno ordinario e di solidarietà); le modalità di erogazione e il termine per il rimborso delle prestazioni; le prestazioni ulteriori; i contributi di finanziamento e la contribuzione correlata; il Fondo intersettoriale delle Province autonome di Trento e Bolzano; gli Altri fondi di solidarietà; i Fondi di solidarietà bilaterali facoltativi; precisando che le norme del D.Lgs. n. 148/2015, se non diversamente indicato, si applicano ai trattamenti d’integrazione salariale richiesti a decorrere dal 24 settembre 2015 (data di entrata in vigore del decreto) anche se riguardano eventi di sospensione o riduzione antecedenti o iniziati prima di tale data.
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.