Il Contratto di prestazione occasionale
Le prestazioni di lavoro occasionale sono disciplinare dall’art. 54-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, introdotto dalla legge n. 96/2017; esse sono articolate nel “Libretto Famiglia” e nel “Contratto di prestazione occasionale” (CPO), che è diversamente regolamentato per imprese agricole, PA e, infine, per i committenti che agiscono nell’esercizio di attività professionale o d’impresa. Di seguito ci occuperemo specificatamente di quest’ultima tipologia di utilizzatori, e quindi: professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni e altri enti privati, alla luce delle indicazioni fornite dall’Inps con la circolare n. 107 del 5 luglio 2017, e con il messaggio 12 luglio 2017, n. 2887.
Divieti – Il ricorso al CPO – che riguarda le “prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità”- è vietato nelle seguenti ipotesi:
a) con prestatori con i quali l’utilizzatore abbia in corso (o abbia cessato da meno di 6 mesi) un rapporto di lavoro subordinato o di co.co.co.;
b) utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 5 dipendenti a tempo indeterminato;
c) imprese: dell’edilizia e settori affini; di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo; del settore miniere, cave e torbiere;
d) nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.
Limiti di reddito – La possibilità di attuare il CPO, in 1 anno civile (1° gennaio – 31 dicembre), è ammessa nei limiti della tabella che segue: gli importi sono riferiti ai compensi percepiti effettivamente dal prestatore, al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione.
I limiti di reddito nell’anno civile | |
In capo a ogni prestatore | Massimo 5.000 euro, con riferimento a tutti gli utilizzatori |
In capo all’utilizzatore | Non più di 5.000 euro, con riferimento a tutti i prestatori * |
Tra i medesimi utilizzatore e prestatore | Non più di 2.500 euro (ne deriva che, se viene utilizzato l’intero importo ammesso, non è possibile occupare più di 2 prestatori) |
* Si computano per il 75% del loro importo, con riguardo alla possibilità, per ogni utilizzatore per tutti i prestatori, di erogare compensi non superiori a 5.000 euro, i compensi erogati ai seguenti soggetti: a) pensionati di vecchiaia o di invalidità; giovani con meno di 25 anni di età (24 anni e 364 giorni), iscritti a un istituto scolastico o università; disoccupati, ex art. 19 del D.Lgs. 14.9.2015, n. 150; percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione o di sostegno del reddito. In tali ipotesi, quindi, il limite totale per l’utilizzatore sale a 6.666 euro ma solo verso i prestatori “pensionati”, “studenti” ecc., non cambia invece il valore massimo che ogni prestatore può ricevere da un singolo utilizzatore (2.500 euro nell’anno) o quello totale che egli può percepire (5.000 euro). |
I compensi percepiti dal prestatore non sono soggetti a Irpef, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili nel reddito necessario per il permesso di soggiorno.
Diritti del prestatore – Il prestatore ha diritto ad: assicurazione IVS (gestione separata); assicurazione infortuni e malattie; riposo giornaliero, pause e riposi settimanali. Per la tutela della salute e sicurezza di questi lavoratori le norme del D.Lgs. n. 81/2008, e le altre leggi speciali, si applicano solo se la prestazione è svolta per un imprenditore o professionista.
Registrazione – Per accedere al CPO, utilizzatori e prestatori devono registrarsi e svolgere gli adempimenti, sulla nuova “piattaforma informatica Inps”, accessibile al servizio Prestazioni Occasionali, che supporta l’erogazione e l’accreditamento dei compensi con un sistema di pagamenti elettronico. La registrazione e la comunicazione dei dati possono essere svolti:
a) direttamente dall’utilizzatore/prestatore, accedendo alla piattaforma telematica con le credenziali personali (PIN Inps, credenziali SPID o Carta Nazionale dei Servizi);
b) tramite i servizi di contact center Inps: anche in tal caso, è necessario che l’utente possieda le credenziali personali (PIN Inps, SPID o CNS).
c) dagli intermediari di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12 (es.: consulente del lavoro).
All’atto della registrazione, utilizzatori e prestatori forniscono le informazioni per la gestione del rapporto e dei connessi adempimenti. I prestatori devono indicare l’Iban del conto corrente bancario/postale, libretto postale o carta di credito, su cui l’Inps eroga il compenso. Se non è indicato l’Iban, l’Inps eroga il compenso con bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste Italiane: in tal caso, gli oneri del bonifico bancario domiciliato (2,60 euro), sono a carico del prestatore e sono trattenuti direttamente dall’Inps.
Versamento dei fondi – L’Agenzia delle Entrate ha istituito la causale contributo “CLOC” (“Finanziamento del contratto di lavoro occasionale – art. 54-bis D.L. n. 50/2017”), da usare nei modelli “F24 Versamenti con elementi identificativi”. In alternativa sono ammessi gli strumenti di pagamento elettronico con addebito in c/c o su carta di credito/debito, con la modalità “pagoPA” di Agid, accessibili dal Portale dei Pagamenti Inps con le credenziali dell’utilizzatore (PIN Inps, CNS o SPID): tali somme sono utilizzabili per remunerare le prestazioni occasioni entro 7 giorni. Per il CPO, la misura dei versamenti è individuata dall’utilizzatore: ogni pagamento alimenta il portafoglio virtuale dell’utilizzatore.
Valore della prestazione – La misura minima oraria del compenso è 9 euro, cui va aggiunta: la contribuzione alla gestione separata (33% del compenso), il premio dell’assicurazione infortuni (3,5%), più l’1% per il finanziamento degli oneri gestionali (cfr. tabella che segue).
Contratto di prestazione occasionale: netto e lordo | |
Compenso netto al lavoratore | 9,00 euro per 1 ora di lavoro |
Contributo a Gestione Separata | 33% di 9 euro, ossia 2,97 euro |
Premio Inail | 3,5% di 9 euro, ossia 0,32 euro |
Spese gestione | 1% di quanto sopra, ossia 0,12 euro |
Costo totale per l’utilizzatore | 12,41 euro per 1 ora di lavoro |
Detto che la misura del compenso è fissata dalle parti (minimo 9 euro per 1 ora di lavoro), l’importo del compenso giornaliero non può essere inferiore al minimo per 4 ore di lavoro (36 euro), anche se la durata effettiva della prestazione è inferiore a 4 ore. I compensi sono pagati dall’Inps entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione della prestazione.
Comunicazione anticipata – Almeno 1 ora prima dell’inizio della prestazione, l’utilizzatore deve trasmettere, sulla piattaforma o al contact center Inps, una dichiarazione che indichi:
a) i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
b) il luogo di svolgimento della prestazione;
c) il settore di impiego del prestatore;
d) la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione;
e) il compenso pattuito, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative nella giornata.
Il prestatore riceve notifica con sms o e-mail. L’utilizzatore deve dichiarare se il prestatore rientra in una delle seguenti categorie: pensionato di vecchiaia o invalidità; studente con meno di 25 anni; disoccupato; percettore di prestazioni integrative, REI o altre.
Queste le sanzioni | |
Violazione | Sanzione |
Utilizzatore che eroga più di 2.500 euro al medesimo prestatore nello stesso anno civile | Trasformazione del rapporto a tempo pieno e indeterminato |
Utilizzatore che supera il limite di 280 ore di durata della prestazione nell’arco dello stesso anno civile | |
Omesso invio comunicazione almeno 1 ora prima | Sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro, per ogni prestazione |
CPO da parte di utilizzatori con oltre 5 dipendenti a tempo indeterminato | |
Ricorso al CPO da parte di imprese: dell’edilizia e affini; di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo; del settore miniere, cave e torbiere | |
Ricorso al CPO nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi |
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.