IL LAVORO INTERMITTENTE NEGLI ALBERGHI
Il lavoro intermittente rappresenta un’efficace modalità di costituzione del rapporto di lavoro, e consente di impiegare del personale “a chiamata” solo quando se ne presenti la necessità.
Tale contratto è tuttavia disciplinato in maniera abbastanza restrittiva: dobbiamo infatti ricordare che esso può essere concluso solo in due casi:
a) in relazione alle esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative (se il CCNL non provvede è ancora possibile fare riferimento alle attività discontinue di cui al D.M. 23 ottobre 2004 con rimando alla tabella delle attività di cui al R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657);
b) in ogni caso con soggetti con che abbiano già compiuto i 55 anni di età, ovvero che ne abbiano meno di 24, con l’avvertenza però che, in tal caso, le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il venticinquesimo anno di età.
Ebbene, poiché il n. 5 della tabella allegata al R.D. n. 2657/1923 menziona il “personale di servizio e di cucina negli alberghi”, il Ministero, rispondendo a un interpello presentato da Confindustria, ha precisato che è possibile impiegare con lavoro intermittente il personale che si occupi del servizio di pulizia all’interno di una struttura alberghiera anche a seguito della stipulazione di un contratto di appalto, ossia anche qualora il personale non sia direttamente dipendente dall’impresa alberghiera (Ministero del lavoro, Nota 26 giugno 2014, n. 17).
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore