Lavoro e HR

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Il Libretto Famiglia per le prestazioni occasionali

Dopo l’abrogazione del lavoro accessorio, le persone fisiche, purché non agiscano nell’ambito di un’attività professionale o d’impresa (e quindi esclusi: professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni e altri enti di natura privata, nonché la PA), possono fare ricorso a prestazioni lavorative occasionali con il “Libretto Famiglia”, disciplinato dall’articolo 54-bis, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (legge n. 96/2017), in vigore dal 24 giugno scorso. Le indicazioni operative sono contenute nella circolare Inps n. 107 del 5 luglio 2017.
 
Divieti – Fermo l’obbligo di non superare i limiti di reddito di cui sotto, non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da parte di soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso – o abbia cessato da meno di 6 mesi – un rapporto di lavoro subordinato o di co.co.co.
 
Limiti economici – Anche la nuova disposizione normativa ha previsto specifici limiti economici: infatti, con riguardo a un periodo identificato nell’anno civile (arco temporale dal 1° gennaio al 31 dicembre), occorre tener presente che la possibilità di acquisire “prestazioni di lavoro occasionali” è ammessa nei seguenti limiti:

  1. l’utilizzatore – ossia il privato o la famiglia – dispone di un “plafond” totale di 5.000 euro, con un massimo di 2.500 euro per ogni persona che renda a suo favore prestazioni “occasionali”: ne deriva che, se il comune cittadino intende occupare per le proprie necessità quotidiane 2 persone (es. una baby sitter e una signora che aiuta nelle pulizie), erogando a ciascuna 2.500 euro, non potrà richiedere ulteriori servizi ad altri soggetti;
  2. il prestatore – ossia il lavoratore – non può percepire, sempre nell’anno civile, compensi superiori a 5.000 euro (con i voucher tale limite era di 7.000 euro).

Va evidenziato che gli importi di cui sopra sono riferiti ai compensi effettivamente percepiti dal prestatore, al netto di contributi, premi e costi di gestione. Inoltre, tali compensi non sono soggetti a Irpef, non incidono sullo stato di disoccupato del lavoratore e sono utili per determinare il reddito necessario ai fini del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.
 

Nota Bene L’ammontare dei compensi totali che l’utilizzatore può erogare, in 1 anno civile, è computato nella misura del 75% se il prestatore è un:

  1. pensionato di vecchiaia o di invalidità;
  2. giovane con meno di 25 anni (fino a 24 anni e 364 giorni), regolarmente iscritto a un ciclo di studi presso una scuola di ogni ordine e grado o l’università;
  3. disoccupato (privo di impiego che dichiara l’immediata disponibilità a svolgere attività lavorativa e a partecipare a misure di politica attiva del lavoro concordate con il CPI);
  4. percettore di prestazioni integrative del salario, REI o altre prestazioni di sostegno.

In pratica, il “plafond” a disposizione del privato o della famiglia sale a 6.666 euro l’anno, fermo restando che non è possibile erogare più di 2.500 euro al singolo lavoratore: per esempio è possibile compensare i prestatori A e B con un massimo di 2.500 euro ciascuno, disponendo di altri 1.666 euro per un terzo collaboratore domestico.

 
Libretto famiglia: funzione e importi – Il privato può dunque acquistare (con la piattaforma Inps o negli uffici postali) un libretto nominativo prefinanziato, cd. “Libretto Famiglia”, per remunerare le prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori nell’ambito di:

  1. piccoli lavori domestici, inclusi lavori di giardinaggio, pulizia o manutenzione;
  2. assistenza domiciliare ai bambini, agli anziana, ai malati o disabili;
  3. insegnamento privato supplementare (ossia le cd. ripetizioni).

Ogni Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a 1 ora. Per ogni titolo di pagamento erogato sono a carico dell’utilizzatore la contribuzione alla gestione separata (1,65 euro l’ora), il premio per l’assicurazione infortuni sul lavoro e malattie professionali (0,25 euro); più 10 centesimi per ogni ora di lavoro, per finanziare le spese di gestione dell’Inps.
 

Libretto famiglia: dal lordo al netto
Valore nominale (costo per il privato) 10,00 euro per 1 ora di lavoro
Contributo alla Gestione Separata 1,65 euro per 1 ora di lavoro
Premio Inail 0,25 euro per 1 ora di lavoro
Spese gestione Inps 0,10 euro per 1 ora di lavoro
Compenso netto al lavoratore 8,00 euro per 1 ora di lavoro

 
Registrazione sulla Piattaforma Inps – Per accedere alle prestazioni occasionali rese con il LF, utilizzatori e prestatori devono registrarsi e svolgere tutti gli adempimenti, anche a mezzo di un intermediario abilitato (es.: un consulente del lavoro) o un patronato, all’interno di un’apposita “piattaforma informatica Inps”, al servizio “Prestazioni Occasionali”, che supporta le operazioni di erogazione e accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori con un sistema di pagamenti elettronico.
 
Comunicazione dei dati all’Inps – Tramite la piattaforma informatica o il contact center, l’utilizzatore persona fisica (non nell’esercizio di attività professionale o d’impresa), entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, comunica:

  1. i dati identificativi del prestatore,
  2. il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione;
  3. ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto.

Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso sms o e-mail.
 
Diritti del lavoratore – Il lavoratore è iscritto alla gestione separata per l’assicurazione contro l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti; ha diritto all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; al riposo giornaliero (11 ore consecutive ogni 24 ore), alle pause e ai riposi settimanali (ogni 7 giorni almeno 24 ore consecutive, calcolato anche come media in un periodo non superiore a 14 giorni). Va evidenziato che i piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l’insegnamento privato e l’assistenza domiciliare a bambini, anziani, ammalati e disabili, sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e delle altre norme speciali in materia di tutela della salute e sicurezza.
 
Sanzioni – La prestazione occasionale si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato se l’utilizzatore supera il limite dei compensi massimi erogabile a favore di un singolo prestatore – ossia 2.500 euro annui – ovvero il limite di durata della prestazione, che è pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile. Qui va osservato, e la circolare Inps non ha chiarito affatto tale punto, che quest’ultima previsione non convince: infatti, posto che il limite economico è pari a 2.500 euro verso ogni prestatore (con un totale di 5.000 euro dal lato dell’utilizzatore, che sale a 6.666 in casi particolari), il limite delle 280 ore, moltiplicato per gli 8 euro netti l’ora, abbassa il “tetto” dei compensi a 2.240 euro.
In attesa di chiarimenti, si osserva che, ove si tratti invece di imprenditori o professionisti, e quindi del Contratto di Prestazione Occasionale, tale limite ha un senso, dato che 2.500 euro diviso i 9 euro l’ora previsti per tale diversa ipotesi, dà come risultato 277 ore lavorabili, con una “tolleranza” di 3 ore rispetto alle 280 massime individuate dalla norma sanzionatoria.
 
 
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.

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