Il nuovo “Incentivo Lavoro” (IO Lavoro) per il 2020
Dopo la pubblicazione del decreto Anpal 6 febbraio 2020, n. 44, che disciplinava il nuovo incentivo “IO Lavoro”, a sorpresa (poche ore dopo) il testo era “scomparso” dal sito internet dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro. Il mistero si è risolto con la pubblicazione, avvenuta martedì 11 febbraio, del “nuovo” decreto Anpal n. 52, che sostituisce il precedente, in cui sono stati rettificati alcuni errori contenuti nella prima versione, tra l’altro includendo tra i beneficiari anche i datori di lavoro aventi sede nella provincia autonoma di Bolzano. A distanza di pochi giorni, l’Anpal, con il decreto 21 febbraio 2020 n. 66, ha introdotto un’ulteriore ipotesi di cumulo del nuovo incentivo.
Nuovo “Incentivo Lavoro (IO Lavoro) – L’art. 1 del decreto Anpal n. 52/2020 istituisce la nuova misura “Incentivo Lavoro” (IO Lavoro), la cui gestione è affidata all’Inps. La norma prevede che, con cadenza mensile, l’Inps comunica all’Anpal i dati relativi agli importi prenotati ed erogati per tale incentivo e il saldo disponibile (le risorse previste sono limitate).
Chi sono i datori destinatari? – La nuova misura agevolativa interessa potenzialmente tutti i datori privati che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020, assumono lavoratori aventi determinate caratteristiche, possedendo inoltre alcuni requisiti relativi al rispetto del regime de minimis o all’incremento occupazionale (meglio precisati a parte).
Quali sono i lavoratori interessati? – Il datore può ottenere l’incentivo se sono rispettate alcune condizioni. In primo luogo la persona da assumere deve risultare disoccupata ai sensi:
- dell’articolo 19 del Lgs. n. 150/2015: è tale chi, essendo privo di impiego, dichiara, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l’Impiego;
- dell’articolo 4, co. 15-quater, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4: ossia colui che ha un reddito da lavoro dipendente o autonomo che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917.
La situazione è poi differenziata in base all’età del soggetto da assumere come segue:
- lavoratori di età compresa tra i 16 e i 24 anni (ossia al massimo 24 e 364 giorni);
- lavoratori con 25 anni di età e oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, ai sensi del decreto del Ministro del Lavoro 17 ottobre 2017.
L’articolo 1 del D.M. 17 ottobre 2017, considera “privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi” coloro che negli ultimi 6 mesi:
- non hanno prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi;
- hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del TUIR di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917.
Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, co. 3 (trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine: in tal caso non è richiesto neppure il requisito di disoccupazione), i soggetti che vengono assunti non devono aver avuto un rapporto di lavoro negli ultimi 6 mesi con il medesimo datore di lavoro.
Ambito territoriale – L’incentivo spetta nel caso in cui la sede di lavoro, per la quale viene effettuata l’assunzione, sia ubicata nelle Regioni:
- “meno sviluppate”: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;
- “più sviluppate”: Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, Toscana, Umbria, Marche e Lazio;
- “in transizione”: Abruzzo, Molise e Sardegna;
indipendentemente dalla residenza del lavoratore e nei limiti stabiliti all’articolo 12 del medesimo decreto direttoriale (cfr. tabella che segue).
Regioni |
Importo |
Note |
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“Meno sviluppate” |
Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia |
234 milioni di euro |
Asse 1, priorità di investimento 8.i, del Programma operativo nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” (SPAO) |
“Più sviluppate” |
Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia R., Veneto, Friuli V.G., Province di TN e BZ, Toscana, Umbria, Marche e Lazio |
12 milioni e 400.000 euro |
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“Meno sviluppate” e “in transizione” |
Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia e Abruzzo, Molise e Sardegna |
83 milioni di euro |
Asse 1, priorità di investimento 8.i, Programma Operativo Complementare “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” |
Per l’attuazione dell’incentivo “IO Lavoro” è impegnato, a favore dell’Inps, l’importo di 329.400.000 euro in tutto, a valere sulle risorse del Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” (PON SPAO) – CCI 2014IT05SFOP002, Asse Prioritario di Intervento “Occupazione”, priorità di intervento 8.i, e del Programma Operativo Complementare “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” 2014 – 2020 (POC SPAO) Asse Prioritario di Intervento “Occupazione”, priorità di intervento 8.i. La gestione della misura da parte dell’Inps avverrà nei limiti delle risorse stanziate con le modalità indicate in tabella.
In caso di modifica della sede operativa del lavoratore, l’incentivo spetta dopo la verifica della disponibilità finanziaria accantonata per la categoria di regione di destinazione, nei limiti previsti all’articolo 12 del decreto, se diversa dalla categoria di regione originaria.
Contratti incentivati – Non tutti i rapporti sono “agevolabili”: fermo che l’incentivo è riconosciuto anche in caso di part time, la situazione è riassunta nella tabella che segue.
Rapporti agevolabili |
Rapporti esclusi |
Apprendistato professionalizzante (II tipo) |
Apprendistato del I tipo |
Contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione |
Apprendistato del III tipo |
Contratto di lavoro domestico |
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Trasformazione a TI di un rapporto a termine |
Contratto di lavoro occasionale |
Assunzione di socio lavoratore di cooperativa |
Contratto di lavoro intermittente |
Misura e cumulabilità – L’incentivo è pari ai contributi previdenziali a carico del datore, esclusi premi e contributi Inail, per 12 mesi dalla data di assunzione, nel limite di 8.060 euro su base annua, per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile. L’incentivo, che va fruito a pena di decadenza entro il 28 febbraio 2022, è cumulabile con:
- l’incentivo previsto dall’articolo 8 del D.L. n. 4/2019 (beneficiari di reddito di cittadinanza);
- nei limiti massimi di intensità di aiuto previsti dai regolamenti UE sugli aiuti di stato, altri incentivi economici introdotti dalle Regioni per i datori con sede nel loro territorio;
- l’esonero per l’assunzione stabile di giovani fino a 35 anni di età, previsto dall’art. 1, co. 100 ss., della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge bilancio 2018), come modificato dall’articolo 1, co. 10, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge bilancio 2020), nel limite massimo di 8.060 euro su base annua ( 1, decreto Anpal 21 febbraio 2020 n. 66).