Lavoro e HR

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Il punto sulle ferie in vista della fine dell’anno

L’avvicinarsi della fine dell’anno 2018, tra l’altro, impone ai datori di lavoro e ai loro consulenti di condurre qualche piccola verifica sullo “smaltimento” dei periodi di ferie arretrati maturati, e non ancora goduti, da parte del personale dipendente.
 
Procedendo anzitutto alla ricostruzione del quadro normativo vigente, va anzitutto ricordato che l’articolo 36, co. 3, della nostra Costituzione, dispone espressamente che il lavoratore ha diritto a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
L’articolo 2109 del codice civile declina la portata di tale diritto come di seguito esposto:

a) il lavoratore ha diritto, dopo un anno d’ininterrotto servizio, a un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro;

b) la durata del periodo di ferie è normalmente stabilita dal contratto collettivo, non di rado in relazione alla categoria (dirigente, quadro, impiegato od operaio), al livello e all’anzianità di servizio del dipendente;

c) l’imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie;

d) infine, non può essere computato nelle ferie il periodo di preavviso indicato nell’articolo 2118 del medesimo codice civile.

 
Per completare il quadro, va poi tenuto presente anche l’articolo 10 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, il quale prevede quanto segue:

a) fermo restando quanto previsto dall’articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a 4 settimane;

b) tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all’articolo 2, comma 2 (vigili del fuoco, strutture giudiziarie, penitenziarie eccetera), va goduto per almeno 2 settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti 2 settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione;

c) tale periodo minimo di 4 settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

 
Riepilogato il quadro normativo, iniziamo dunque l’analisi dell’istituto.
 
Potere di decidere le ferie – La prima cosa da escludere è l’ammissibilità della decisione unilaterale del dipendente di “prendere le ferie”. Infatti, dal combinato disposto dell’articolo 2109 del codice civile e dell’articolo 10 del D.Lgs. n. 66/2003, emerge quanto segue:

a) il lavoratore ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro;

b) l’imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie;

c) il lavoratore può chiedere di godere, nel corso dell’anno di maturazione, di almeno 2 settimane di ferie in modo continuativo (ciò si verifica, normalmente, nel corso dell’estate).

Come anticipato, quindi, è necessario che vi sia un’esplicita richiesta del lavoratore, restando escluso (salvo l’accettazione da parte del datore) che il lavoratore possa decidere di assentarsi in completa autonomia e in base alle proprie esigenze: ciò configurerebbe un’assenza ingiustificata, passibile di sanzioni disciplinari.
Tale richiesta, a seconda della prassi in uso nell’azienda, potrà essere verbale, scritta su carta ovvero inserita in una procedura informatica a ciò dedicata.
 
Durata delle ferie – L’articolo 10 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, prevede – salvo più favorevole disposizione del contratto di lavoro (individuale o collettivo, che potrebbe aumentare la misura a 30 o più giorni) – il diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a 4 settimane, ossia a 28 giorni di calendario.
Esso, sempre fatte salve diverse previsioni contrattuali, va goduto per almeno 2 settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti 2 settimane, nei 18 mesi successivi al termine di tale anno. Ne deriva che, nel caso di un lavoratore in servizio da qualche anno, la situazione nel caso di 4 settimane annue, per i vari periodi, è quella rappresentata nella tabella che segue.
 

Data Così la fruizione delle ferie
30 dicembre 2018 Termine per la fruizione delle prime 2 settimane di ferie del 2018
30 giugno 2019 Termine per la fruizione delle ultime 2 settimane di ferie del 2017
30 dicembre 2019 Termine per la fruizione delle prime 2 settimane di ferie del 2019
30 giugno 2020 Termine per la fruizione delle ultime 2 settimane di ferie del 2018

 
Sanzioni per il mancato godimento – Premesso che la mancata concessione delle ferie nei tempi previsti può dar luogo a contenzioso, dato che il lavoratore potrebbe agire in giudizio per il loro godimento e per il risarcimento di un eventuale danno psico-fisico, l’articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, dispone che, in caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 10, co. 1 (periodo annuo di ferie retribuite minimo di 4 settimane: goduto per almeno 2 settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti 2 settimane, nei 18 mesi successivi al termine di tale anno), al datore viene applicata una sanzione amministrativa pecuniaria.
Tale sanzione è graduata come di seguito indicato:

a) misura standard: da 100 a 600 euro;

b) violazione da 6 a 9 lavoratori o che si è verificata in almeno 2 anni: da 400 a 1.500 euro;

c) violazione riferita a più di 10 lavoratori o che si è verificata in almeno 4 anni: da 800 a 4.500 euro, e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.

Come ben si evince, al di là del costo incrementale dei giorni di ferie arretrati, trascinati per anni, consentire la creazione di veri e propri “tesoretti” di ferie arretrate non conviene affatto.
 
Misure da da attuare entro il 31 dicembre 2018 – Alla luce di quanto sin qui detto, la prima verifica da condurre è quella relativa all’eventuale residuo di giorni di ferie arretrati relativi all’anno 2016 (che dovevano essere fruiti entro il 30 giugno 2018). Superato tale controllo, occorre porre mano alle ferie del 2018 e, anzitutto, verificare che il lavoratore abbia già fruito di almeno 14 giorni di ferie (le prime 2 settimane dell’anno). A questo punto è possibile chiedere al dipendente, se non vi ostano particolari esigenze produttive od organizzative, di assentarsi ancora qualche giorno in occasione, per esempio, delle festività natalizie, onde ridurre il trascinamento negli anni successivi (le ultime 2 settimane maturate nel 2018 dovranno essere fruite entro il 30 giugno 2020).
Va infine evidenziato che, come precisato dal Ministero del lavoro (cfr. la Nota 13 giugno 2006, prot. n. 25/I/0000496), al fine di evitare eventuali sanzioni per la violazione degli obblighi di legge, vanno imputate prioritariamente le ferie maturate nei periodi rispetto ai quali è più vicina la data di scadenza per il godimento.
 
 
 
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore

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