Lavoro e HR

Tempo di lettura:

Tempo di lettura:

In Gazzetta la Legge di Stabilità 2016: ecco le novità

Nel Supplemento n. 70 alla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2015, n. 302, è stata pubblicata la legge 28 dicembre 2015, n. 208 – Legge di Stabilità 2016 – che consta di un solo articolo, composto però di ben 999 comma. Diamo conto, in forma sintetica, delle disposizioni che più da vicino interessano i direttori del personale e i consulenti del lavoro.
 
Il co. 91 conferma che, ai fini delle imposte sui redditi, per i titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15.10.2015 al 31.12.2016, il costo di acquisizione è maggiorato del 40% con riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. Il co. 114 prevede che, fermo il trattamento previdenziale, per i soci delle cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro autonomo, ai fini dell’imposta sul reddito si applica l’art. 50 del DPR n. 917/1986: essi sono considerati “redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente”.
 
In base a quanto previsto dai comma da 182 a 189, salva rinuncia scritta del lavoratore, sono soggetti a un’imposta sostitutiva del 10%, nel limite di 2.000 euro lordi (2.500 euro se le aziende coinvolgono i lavoratori nell’organizzazione del lavoro), i premi di risultato stabiliti in esecuzione di contratti aziendali o territoriali, di ammontare variabile la cui corresponsione è legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con DM lavoro, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa (per la determinazione dei premi di produttività, è computato il congedo obbligatorio di maternità). Inoltre, le somme e i valori di cui al co. 2 e all’ultimo periodo del co. 3 dell’art. 51 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono, nei limiti indicati, a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all’imposta sostitutiva del 10%, anche nell’eventualità in cui essi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui sopra. Tali disposizioni si applicano per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno precedente quello di percezione dei premi di risultato, a 50.000 euro.
 
Il comma 190, modificando l’art. 51, co. 2, lettera f), del TUIR stabilisce che non concorrono a formare il reddito l’utilizzazione delle opere e servizi riconosciuti dal datore e offerti alla generalità (o a categorie) dei dipendenti e ai familiari per le finalità di cui al co. 1 dell’art. 100. Parimenti non costituiscono reddito le somme, servizi e prestazioni erogati alla generalità (o a categorie) dei dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e centri estivi e invernali e per borse di studio per i familiari, né le somme o prestazioni erogate alla generalità (o a categorie) dei dipendenti per i servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti. Infine, per l’applicazione delle esenzioni, l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore può avvenire con documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale.
 
Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro 5 mesi dalla nascita del figlio, nonché il congedo facoltativo da utilizzare nello stesso periodo, in alternativa alla madre in astensione obbligatoria, previsti per gli anni dal 2013 al 2015, sono prorogati per il 2016, e il congedo obbligatorio è aumentato a 2 giorni, che possono essere goduti anche in via non continuativa (comma 205).
 
Il comma 277 contiene disposizioni per la pensione degli addetti alla produzione di materiale ferroviario che hanno prestato attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli strumenti di protezione adeguati all’esposizione alle polveri di amianto, per l’intera durata delle operazioni di bonifica poste in essere mediante sostituzione del tetto. Il comma 292 dispone che le prestazioni assistenziali ex art. 1, co. 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a favore dei malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell’amianto o per esposizione ambientale e che siano deceduti nel 2015 possono essere erogate agli eredi, dietro domanda entro 90 giorni.
 
La possibilità di concedere alla madre lavoratrice, al termine del congedo di maternità, per gli 11 mesi successivi e in alternativa al congedo parentale, voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting, o per gli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, è estesa al 2016. Tale possibilità è riconosciuta, in via sperimentale, nel limite di 2 milioni di euro, anche alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici (comma 282 e 283).
 
Il comma 284 prevede che i lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all’AGO e alle forme sostitutive con contratto a tempo pieno e indeterminato che maturano entro il 31 dicembre 2018 il diritto alla pensione di vecchiaia, possono, a condizione di avere maturato i requisiti minimi di contribuzione per il trattamento pensionistico di vecchiaia, d’intesa con il datore, per un periodo non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e la data di maturazione del requisito anagrafico, ridurre l’orario di lavoro tra il 40 e il 60%, ottenendo mensilmente dal datore una somma corrispondente alla contribuzione previdenziale a fini pensionistici a suo carico per la prestazione non effettuata. Tale importo non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è soggetto a contribuzione. Per i periodi di riduzione della prestazione è riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione non effettuata. Il datore con riferimento al lavoratore che intende accedere al tempo parziale deve dare comunicazione all’Inps e alla DTL secondo le modalità stabilite con apposito DM.
 
Per i lavoratori interessati da riduzione stabile dell’orario di lavoro con riduzione della retribuzione (con alcune esclusioni) i datori, gli enti bilaterali o i Fondi di solidarietà possono versare la contribuzione ai fini pensionistici correlata alla quota di retribuzione persa, se tale contribuzione non è già riconosciuta dall’Inps (comma 285).
 
L’Inps e l’Inail, per prevenire patologie che possano dar luogo a invalidità o evitare l’aggravarsi di invalidità dovute alle stesse patologie, riconoscono agli assistiti che fruiscono di cicli di cure termali per tali finalità le prestazioni economiche accessorie (co. 301).
 
Il comma 304 dispone che, fermo il DM 1 agosto 2014, n. 83473, il trattamento di integrazione salariale in deroga può essere concesso o prorogato, fino al 31 dicembre 2016, per un periodo non superiore a 3 mesi in 1 anno. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, a parziale rettifica dell’art. 3, co. 5, del DM n. 83473/2014, il trattamento di mobilità in deroga non può essere concesso ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento hanno già beneficiato di mobilità in deroga per almeno 3 anni, anche non continuativi. Per gli altri lavoratori il trattamento può essere concesso per non più di 4 mesi, non prorogabili, più altri 2 mesi per i lavoratori residenti nelle aree individuate dal DPR 6 marzo 1978, n. 218. Il comma 306 dispone che per permettere il mantenimento e lo sviluppo delle competenze, i lavoratori che fruiscono di sostegno del reddito in costanza di rapporto o sottoposti a procedure di mobilità possono essere chiamati a svolgere attività di pubblica utilità nel comune di residenza.
 
L’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di co.co.co. (DIS-COLL), ex art. 15 del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22, è riconosciuta anche per il 2016, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio e sino al 31 dicembre 2016 (comma 310).
 
Infine, il co. 862 dispone che presso l’Inail è istituito un fondo per l’acquisto o il noleggio con patto di acquisto di trattori agricoli o forestali o macchine agricole e forestali, caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere le emissioni inquinanti, ridurre il rischio rumore e migliorare il rendimento e la sostenibilità globali delle aziende agricole, nel rispetto del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione 25 giugno 2014, e che vi possono accedere le micro e le PMI operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli.
 
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.

Link iscrizione multi rubrica