Lavoro e HR

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Incentivo occupazione giovani: l’iter per la domanda

La circolare Inps 28 febbraio 2017, n. 40, stabilisce la procedura per fruire dell’esonero contributivo di cui al decreto direttoriale 2 dicembre 2016, prot. 39/394, e dispone che il datore deve inoltrare all’Inps (con il modulo on line “OCC.GIOV.”) una domanda preliminare, indicando: lavoratore assunto/da assumere, Regione e Provincia di esecuzione della prestazione; importo della retribuzione mensile media; aliquota contributiva datoriale.
 
Di norma, entro il giorno successivo, l’Inps, dopo aver verificato che il giovane sia registrato al “Programma Garanzia giovani” e profilato: calcola l’importo dell’incentivo spettante; verifica le disponibilità residue; informa, in modalità telematica, che è stato prenotato per il datore l’importo massimo dell’incentivo spettante per il tipo di rapporto instaurato, o da instaurare, con il lavoratore indicato nell’istanza preliminare.
 
Se l’istanza di prenotazione è accolta, il datore, entro 7 giorni di calendario dalla risposta dell’Inps, deve, se ancora non l’ha fatto, assumere. Inoltre, entro 10 giorni di calendario, il datore deve comunicare, a pena di decadenza, l’avvenuta assunzione, chiedendo conferma della prenotazione a suo favore. L’istanza di conferma in senso positivo da parte dell’Inps costituisce definitiva ammissione al beneficio.
 
Infine, occorre fare attenzione nel compilare i moduli Inps e le comunicazioni telematiche (Unilav/Unisomm) inerenti il rapporto per cui si chiede conferma della prenotazione: non può essere accettata una domanda di conferma contenente dati diversi da quelli indicati nella istanza di prenotazione, né una cui è associata una comunicazione Unilav/Unisomm non coerente (occorre che corrispondano il CF del datore e lavoratore nonché il tipo di evento).
 
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.

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