La comunicazione di chiamata
Una peculiarità del lavoro intermittente, dopo la regolare costituzione del rapporto di lavoro mediante l’invio della comunicazione al Centro per l’Impiego, è rappresentata dal fatto che, prima che sia resa la prestazione, il datore deve inviare una “comunicazione di chiamata”, secondo le indicazioni fornite dal Ministero nella circolare 27 giugno 2013, n. 27, e nel decreto 27 marzo 2013, con validità a partire dal 3 luglio 2013.
Lo strumento principe è costituito dal modello Uni-Intermittente. Esso contiene i seguenti dati: codice fiscale e indirizzo di posta elettronica del datore di lavoro; codice fiscale del lavoratore; codice di comunicazione del modello UNILAV cui la chiamata si riferisce; data inizio e data fine della prestazione per la quale si sta effettuando la comunicazione.
La chiamata può essere inoltrata unicamente con le seguenti modalità:
1) e-mail all’indirizzo di posta certificata intermittenti@mailcert.lavoro.gov.it;
2) tramite il servizio informatico reso disponibile sul portale www.cliclavoro.gov.it;
3) con SMS (al numero 339-9942256), solo per prestazioni che hanno inizio non oltre le 12 ore dalla comunicazione, e a condizione di aver già registrato il numero di telefono cellulare;
4) con fax alla DTL ma solo se il sistema informatico di cui sopra è fuori uso; in tal caso, il datore di lavoro dovrà conservare – ai fini della prova – la copia del fax insieme alla ricevuta di malfunzionamento rilasciata direttamente dal servizio informatico.
Da ultimo va ricordato che, se è omessa la comunicazione preventiva di chiamata, si applica la sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro per ogni lavoratore (e non per ogni singola giornata) per il quale è stata omessa la comunicazione.
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore