Processo tributario telematico

La costituzione in giudizio nel Processo Tributario Telematico

Successivamente all’avvenuta notifica dell’atto processuale nei confronti della controparte – Agenzia fiscale, Agenzia delle Entrate-Riscossione, Ufficio tributi ente locale – il professionista entro i 30 giorni successivi deve procedere alla costituzione in giudizio, depositando il fascicolo processuale digitale presso la competente Commissione Tributaria Provinciale o Regionale.
Pertanto, tramite la piattaforma PTT – acronimo di Processo Tributario Telematico – gestita dal Sistema Informativo della Giustizia Tributaria – cd. S.I.Gi.T. – il fascicolo potrà essere depositato, così da assolvere l’obbligo della costituzione in giudizio e “perfezionare” la presenza della parte nel processo tributario.

La preparazione del fascicolo processuale per la costituzione in giudizio

Possiamo ben affermare che la “costituzione in giudizio” rappresenta la seconda fase dell’introduzione della controversia tributaria: ovviamente, questo adempimento varia a seconda che il contribuente sia ricorrente e/o appellante ovvero appellato, giacché il processo tributario prevede distinte conseguenze.

Soffermandoci, per comodità espositiva, al caso in cui il contribuente sia un ricorrente, l’attività di deposito consta necessariamente della predisposizione di tutto quanto occorre per eseguire l’adempimento.

Il set necessario trova le sue prime componenti nell’atto notificato all’ente impositore e nella procura alla lite che hanno caratterizzato la notifica, atteso che si tratta dei due file che obbligatoriamente devono essere destinati alla controparte (salvo il caso del reclamo, per il quale la notifica deve essere corredata anche degli allegati a supporto delle tesi difensive): ai quali aggiungere le ricevute di “accettazione” e di “avvenuta consegna” rilasciate dai gestori di posta elettronica certificata, le quali assolvono la funzione di attestare il corretto e tempestivo perfezionamento della notifica.

Se i file notificati sono già sottoscritti digitalmente dal difensore e nel formato previsto dalla legge, per le ricevute in parola occorrerà invece procedere alla digitalizzazione e alla relativa sottoscrizione digitale: con l’allegazione dell’atto impugnato, anch’esso digitalizzato e sottoscritto, siamo giunti al corredo “minimale” per procedere alla costituzione in giudizio.

Infatti, ai fini di questo adempimento, fermi restando i presupposti e i requisiti di legge sinora descritti, non è necessario che il fascicolo venga immediatamente alimentato con gli allegati richiamati ed elencati nell’atto processuale: questi ben possono essere successivamente “abbinati” al fascicolo una volta ottenuto il numero di Registro Generale assegnato dal PTT (seppure entro il limite temporale previsto dalla normativa processual-tributaria).

Chiaramente, anche per non lasciare pratiche “in sospeso”, è opportuno che l’adempimento della costituzione in giudizio venga completato dal difensore lasciando a ulteriori interventi nel fascicolo la successiva produzione di “memorie illustrative”, anche di replica alle controdeduzioni dell’Ufficio, o di “ulteriori documenti”, come potrebbe accadere nel caso di una nuova pronuncia giurisprudenziale a beneficio dell’impostazione difensiva del contribuente.

Perciò, partendo dagli obblighi previsti in materia di congruità dei file agli standard tecnici previsti dalla norma, soprattutto in termini di formato ammesso e assenza di virus, e in materia di sottoscrizione digitale di tutti i file, che deve risultare valida alla data di deposito, analogo riscontro dovrà riguardare anche i file concernenti gli allegati.

In proposito va tenuto conto come occorra replicare i medesimi controlli, fatta eccezione per la caratteristica – decisamente rilevante – che questi file possono anche essere delle “copie per immagine”: perciò, diversamente dall’atto principale per il quale la normativa richiede la caratteristica della “natività digitale”, gli allegati saranno documenti che assumono forma digitale successivamente alla scansione e all’acquisizione del formato previsto dalla legge, prima di procedere alla richiesta apposizione della firma digitale e all’attestazione di conformità all’originale da cui provengono.

La NIRWeb, la nota di iscrizione a ruolo nel Processo Tributario Telematico

Il passaggio dall’analogico al digitale ha riguardato anche la “Nota di iscrizione a ruolo” che, in passato, si era tenuti a compilare e a presentare presso le Commissioni tributarie all’atto della costituzione in giudizio: un documento nel quale venivano riepilogate tutte le informazioni necessarie per il corretto instradamento della controversia.

Con l’avvento del processo telematico, la nota di iscrizione a ruolo è diventata la cosiddetta NIRWeb, la cui compilazione si rende necessaria prima di procedere al “caricamento” dei file che alimenteranno, da parte del contribuente, il fascicolo processuale digitale.

La struttura della NIRWeb non è tanto dissimile da quella “classica” cartacea alla quale eravamo abituati: le diverse sezioni della quale quest’ultima era composta sono ormai riproposte in schermate a compilazione obbligatoria progressiva. Per cui, ogni schermata prevede la fornitura obbligatoria di dati, a pena di impossibilità di procedere oltre e col supporto della procedura che segnala eventuali mancanze o inesattezze: solo una volta completata la fornitura dei dati necessari nelle diverse schermate previste sarà possibile procedere al caricamento dei file che si intendono depositare, per poi raggiungere, infine, la schermata di validazione e trasmissione.

È opportuno sottolineare che la prima schermata, Dati Generali, è quella che influenza le successive: pertanto, fatta eccezione il numero degli allegati che rappresenta l’unica incongruenza ammessa, atteso che l’eventuale errore viene automaticamente corretto dal sistema che “conteggia” autonomamente gli allegati caricati, i dati forniti in questa schermata saranno le “vedette” per eventuali asimmetrie che verranno segnalate dalla procedura.

Particolare attenzione va rivolta all’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata, atteso che occorre indicare lo stesso indirizzo PEC evidenziato nell’atto introduttivo del giudizio – il ricorso o l’appello – in quanto rappresenta l’unico domicilio digitale eletto valevole per le comunicazioni e le notificazioni previste per il rito tributario (secondo quanto prevede l’art. 16-bis del D. Lgs. n. 546/1992).

Ciò non toglie, tuttavia, che nel corso della fornitura dei dati possano essere indicati anche ulteriori indirizzi di posta elettronica certificata riferibili ad altri difensori incaricati, presenti sia nell’atto introduttivo sia nella NIRWeb: l’importante, come detto, è che non manchi l’indirizzo PEC “principale”, ossia quello prescelto come elezione di domicilio “digitale”, pena la segnalazione del software e l’arresto forzato della compilazione della nota di iscrizione a ruolo.

I controlli del S.I.Gi.T.

Ovviamente, la compilazione e la trasmissione della NIRWeb non garantisce al professionista difensore l’esito positivo della costituzione in giudizio: il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria, infatti, nell’ambito della procedura riscontra sia la correttezza dei dati trasmessi sia la conformità dei documenti agli standard previsti dalla legge.

In sostanza, quando al difensore viene attestata l’avvenuta trasmissione della documentazione si tratta soltanto di una ricevuta circa l’adempimento eseguito: successivamente verrà avviata una fase di riscontro circa i requisiti minimali richiesti per poi procedere, se nulla osta, all’assegnazione del numero di Registro Generale del ricorso o dell’appello.

In questa fase, quindi, il Sistema informativo monitora che quanto trasmesso non sia affetto da errori, tanto “bloccanti” quanto “non bloccanti”, sia per l’atto principale sia per gli allegati, procedendo ai seguenti controlli e verifiche:

  • controllo dell’assenza di virus nei file trasmessi;
  • verifica della dimensione dei file trasmessi;
  • verifica della validità della firma digitale apposta sui file trasmessi;
  • verifica dell’integrità dei file trasmessi;
  • controllo del formato dei file trasmessi.

Dall’esito dei controlli può derivare il perfezionamento del deposito dell’atto processuale oppure la mancata acquisizione dell’atto principale o di alcuni dei suoi allegati, in presenza di determinate anomalie previste dalla procedura.

Alcune anomalie risultano “bloccanti” e altre “non bloccanti”, ma comunque sono rilevate dal sistema e comunicate alla PEC del soggetto depositante e rese disponibili nell’area riservata personale PTT.

Va ricordato che in caso di anomalia “bloccante” per l’atto, la procedura non rilascerà alcun numero di Registro generale e, pertanto, la controversia non sarà iscritta a ruolo: nel caso in cui l’errore risulti “non bloccante” l’iscrizione avverrà e la procedura potrà dirsi terminata.

Per quanto riguarda gli allegati, invece, l’errore “bloccante” non è ostativo all’iscrizione a ruolo, ma determina la relativa mancata acquisizione da parte della procedura (ossia come se l’allegato non fosse stato depositato): all’opposto, un errore “non bloccante” genera l’acquisizione del documento che, comunque, viene incluso nel fascicolo processuale.

Il Contributo Unificato per gli atti Tributari (CUT)

Un discorso a parte merita il Contributo unificato il cui pagamento viene richiesto nei confronti di chi richiede un giudizio tributario.

Segnatamente, sono obbligati al versamento del contributo unificato tributario i seguenti soggetti:

  • il contribuente che presenta un ricorso presso la CTP;
  • l’appellante che presenta un appello presso la CTR (soggetto soccombente in primo grado);
  • ambedue le parti, laddove la sentenza di primo grado abbia sancito la soccombenza parziale di entrambe;
  • la parte che promuove il giudizio di revocazione;
  • la parte che promuove la riassunzione del giudizio;
  • la parte che promuove il giudizio di ottemperanza.

Il contributo unificato per i procedimenti tributari è previsto per scaglioni e in ragione del valore della lite, per la quale si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste. Una volta acquisito il valore della lite, la determinazione del contributo dovuto avviene secondo la seguente tabella:

VALORE DELLA CONTROVERSIA CONTRIBUTO UNIFICATO DOVUTO
Fino a € 2.582,28 € 30,00
Superiore a € 2.582,28 e fino a € 5.000,00 € 60,00
Superiore a € 5.000,00 e fino a € 25.000,00 € 120,00
Superiore a € 25.000,00 e fino a € 75.000,00 € 250,00
Superiore a € 75.000,00 e fino a € 200.000,00 € 500,00
Superiore a € 200.000,00 € 1.500,00
Valore indeterminabile € 120,00

Il pagamento del contributo unificato può avvenire con varie modalità, che a ben vedere sono quelle preesistenti all’avvento del PTT: si tratta del pagamento mediante modello F23, presso gli sportelli delle banche e di Poste Italiane S.p.A., oppure mediante acquisto del contrassegno presso le rivendite autorizzate di generi di monopolio e di valori bollati, da apporre successivamente sul modello Comunicazione di versamento del Contributo Unificato o, ancora, tramite conto corrente postale n° 1010376927, intestato a “Tesoreria di Viterbo – Contributo Processo Tributario art. 37 D.L. 98/2011”.

In ogni caso, quale che sia la modalità prescelta, al fine di attestare alla Segreteria della Commissione tributaria destinataria del fascicolo processuale l’avvenuto pagamento, la relativa documentazione dovrà essere scansionata nel formato PDF-A 1a o 1b, e successivamente sottoscritta digitalmente dal difensore prima di essere “caricata” in fase di costituzione in giudizio: questo, tanto che si tratti delle ricevute del modello F23 e del conto corrente postale quanto del “Modello di comunicazione del versamento del Contributo unificato” sul quale è necessario apporre il contrassegno acquistato presso la rivendita di valori bollati.

In alternativa alle modalità appena descritte e con l’avvento del procedimento telematico è stata aggiunta la possibilità di assolvere il pagamento del CUT tramite il sistema “pagoPA”, direttamente raggiungibile dall’area riservata del PTT: una modalità spedita che permette l’abbinamento automatico del pagamento al ricorso presentato, in sostanza mediante l’aggancio al numero di iscrizione a ruolo del ricorso o dell’appello, senza ulteriori adempimenti da eseguire a cura dell’utente.

La creazione del fascicolo processuale informatico

Una volta che la trasmissione di atti e documenti processuali ha superato il vaglio del Sistema Informativo della Giustizia Tributaria, il cosiddetto S.I.Gi.T., e dunque è stato assegnato il numero di registro generale, l’applicativo PTT “forma” il fascicolo processuale informatico.

In questo “contenitore”, destinato a essere alimentato progressivamente dalle parti in ragione delle scansioni previste dalla legge per gli adempimenti processuali, confluirà tutto quanto attiene alla controversia tributaria: pertanto, nel fascicolo informatico sono raccolti gli atti, i documenti, gli allegati, le ricevute PEC di acquisizione degli atti e di iscrizione a ruolo, i messaggi di sistema e i dati del procedimento giurisdizionale, nonché le copie digitalizzate degli atti e dei documenti depositati con modalità analogiche.

L’applicazione del S.I.Gi.T. prevede la struttura del fascicolo mediante suddivisione degli atti nelle seguenti cartelle:

1.Ricorrente;
2.Resistente;
3.Ufficio;
4.Altre Parti Resistenti;

nonché, ove presenti:

5.Fascicoli trasmessi da altri Organi giurisdizionali;
6.Fascicolo ricorso CTP (solo nell’appello).

All’atto dell’accesso al fascicolo, che può essere ricercato facilmente mediante diverse “chiavi” fornite dal professionista che interroga il Sistema Informativo, dalla schermata è immediatamente rilevabile l’attività della parte processuale, con l’evidenza della tipologia di documento, della data di deposito e la conseguente possibilità, per chi sta effettuando la consultazione, di effettuare il salvataggio. Pertanto, il professionista può consultare gli atti depositati dalle parti (come il ricorso, le memorie, le controdeduzioni), dai terzi nonché i provvedimenti emanati dal Giudice (come sentenze, ordinanze, decreti): come detto, oltre alla visione e consultazione degli atti e dei documenti è, inoltre, possibile estrarre copia degli stessi in completa esenzione dal pagamento dei diritti di copia e con la possibilità di attestarne la conformità, secondo quanto detto in precedenza.

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