Lavoro e HR

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L’aspettativa per malattia è dovuta se il CCNL la prevede

Molti contratti collettivi prevedono che, esaurito il periodo di comporto, ossia il periodo di assenza per malattia durante il quale il datore non può recedere, il lavoratore possa richiedere un’aspettativa – normalmente non retribuita – per conservare il posto di lavoro.
Premesso che il contratto collettivo potrebbe prevedere 2 diversi periodi di comporto (uno “normale”, e uno “prolungato” per le malattie più gravi), spesso lo stesso CCNL – ma sulla materia potrebbe intervenire anche un contratto aziendale – prevede anche 2 diversi periodi di aspettativa, uno più lungo perché collegato alle medesime gravi patologie per le quali è riconosciuto un periodo di comporto di durata maggiore.
Tanto per fare un esempio, il CCNL per i dipendenti degli Studi Professionali Confprofessioni 29 novembre 2011, prevede il diritto alla conservazione del posto per un massimo di 180 giorni decorrenti dal giorno di inizio di malattia e cumulando nell’anno solare (ossia 365 giorni partendo a ritroso dell’ultimo evento morboso) i periodi di malattia inferiori a 180 giorni. Nei casi di assenze per patologie oncologiche gravi, ictus o sclerosi multipla gravemente invalidanti, distrofia muscolare, morbo di Cooley e periodi di degenza ospedaliera determinati da trapianti chirurgici di organi vitali, il periodo di comporto è elevato di altri 90 giorni.
L’articolo 103 prevede anche, ove il lavoratore lo richieda con raccomandata A/R prima della scadenza del 180° giorno ed esibisca regolari certificati medici, la possibilità di fruire di un periodo di aspettativa pari a 120 giorni nei casi “normali”, e a 8 mesi per le gravi patologie.
E’ ovvio che, in presenza di una regolare richiesta del lavoratore malato, la concessione del periodo di aspettativa è obbligatoria, pena l’illegittimità del licenziamento che sia stato eventualmente comminato in violazione della clausola del CCNL.
 
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore

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