Lavoro e HR

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Lavoro accessorio : buoni già richiesti spendibili entro il 31 dicembre 2015

La disciplina del lavoro accessorio era sinora contenuta nel decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (articolo 70 e seguenti) il quale prevede che le prestazioni di lavoro accessorio sono attività lavorative, svolte senza l’instaurazione di un rapporto di lavoro che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.060 euro (2.020 è il massimo erogabile dall’imprenditore o dal professionista) per l’anno in corso.
Come chiarito dal Ministero del lavoro (si vedano la lettera circolare del 22 aprile 2013 e la circolare n. 35/2013), ai fini qualificatori di tale tipologia di rapporto rileva solo il rispetto del requisito di economico: se la prestazione lavorativa è contenuta entro tali limiti, l’ispettore non può entrare nel merito delle modalità di svolgimento della prestazione. In altre parole: se sono corretti i presupposti di instaurazione del rapporto, si presume che qualunque prestazione rientrante nei limiti economici di cui sopra sia per definizione occasionale e accessoria, anche se in azienda sono presenti lavoratori che svolgono la medesima prestazione con un contratto di lavoro subordinato.
Con il condivisibile intento di coordinare nuove e vecchie norme, il nuovo decreto legislativo dispone che, per favorire il graduale ingresso delle nuove disposizioni, fino al 31 dicembre 2015 resta ferma la previgente disciplina per l’utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio già richiesti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina.
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore

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