Lavoro accessorio: le indicazioni dell’Ispettorato e le FAQ del Ministero
A seguito dell’emanazione della circolare dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL, circ. 17 ottobre 2016, n. 1), e delle prime 10 FAQ del Ministero (cfr. nota 2 novembre 2016, n. 20137), è opportuno tornare – anche se a distanza di pochi giorni – sulla questione del lavoro accessorio, con riguardo alle nuove modalità di comunicazione previste dall’articolo 49, comma 3, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, come modificato dal D.Lgs. n. 185/2016.
Ebbene, la comunicazione di chiamata, che deve assolutamente essere “anticipata”, riguarda, con poche differenze, solo i committenti imprenditori (agricoli e non) o professionisti: essa non deve invece essere inviata da parte di: privati cittadini, Onlus, condomini, sindacati ecc.
La circolare n. 1/2016 evidenzia che, in aggiunta alla “nuova” comunicazione all’INL, è stato espressamente confermato l’obbligo del committente di effettuare anche la dichiarazione di inizio attività che era già prevista nei confronti dell’Inps.
Nota Bene. L’allegato 1 alla circolare Inps 12 agosto 2015, n. 149, al punto 4 (Richiesta dei voucher e dichiarazione di inizio attività da parte del committente), dispone che “…. prima dell’inizio delle attività di lavoro accessorio (anche il giorno stesso purché prima dell’inizio della prestazione), il committente effettua – attraverso il Sito internet www.inps.it oppure il Contact Center 803.164, gratuito da numero fisso, o da cellulare al n. 06164164 con tariffazione a carico dell’utenza chiamante oppure recandosi presso una sede Inps – la dichiarazione di inizio prestazione che intende compensare attraverso i buoni lavoro virtuali.”
Comunicazione anticipata per committenti imprenditori non agricoli e professionisti – I committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio devono, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, comunicare alla sede territoriale competente dell’Ispettorato, mediante posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione. La circolare n. 1/2016 evidenzia che, al momento, la comunicazione va inviata solo via e-mail ai nuovi indirizzi di posta elettronica allegati (non si fa riferimento alla PEC), mentre per l’invio con sms occorre attendere l’emanazione del previsto decreto ministeriale, ma solo dopo l’adeguamento dell’infrastruttura tecnologica che consentirà di introdurre ulteriori modalità applicative per comunicare la prestazione di lavoro accessorio.
E-MAIL: FACSIMILE PER IMPRENDITORI (NON AGRICOLI) E PROFESSIONISTI | |
Destinatario | Apposito indirizzo e-mail della sede locale dell’Ispettorato nazionale competente; per esempio: Voucher.Milano-Lodi@ispettorato.gov.it |
Campo Oggetto | Codice fiscale e ragione sociale del committente |
Contenuto della e-mail | a) Codice fiscale e ragione sociale del committente;b) Dati anagrafici o codice fiscale del lavoratore: es. Mario Rossi;c) Luogo: es. Milano, Piazza Duomo n. 1;d) Giorno, ora di inizio e di fine della prestazione: es. 8 novembre 2016; inizio ore 9,00; fine ore 14,00. |
Allegati | Non deve essere inserito alcuna allegato |
Si faccia attenzione al fatto che la circolare specifica che è opportuno, ai fini ispettivi, che il committente conservi copia delle e-mail che sono state spedite. Tale conservazione è fondamentale nel caso in cui (nel caso di malfunzionamento del sistema informatico del Ministero) il committente sia chiamato in futuro a dimostrare di aver spedito la e-mail.
Comunicazione anticipata per committenti imprenditori agricoli – Nel caso dei committenti imprenditori agricoli le cose differiscono leggermente, in particolare, ferma l’indicazione di parti e luogo, l’ora di inizio e fine viene sostituita con l’indicazione della “durata della prestazione, con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni”.
E-MAIL: FACSIMILE PER IMPRENDITORI AGRICOLI | |
Destinatario | Apposito indirizzo e-mail della sede locale dell’Ispettorato nazionale competente; per esempio: Voucher.Milano-Lodi@ispettorato.gov.it |
Campo Oggetto | Codice fiscale e ragione sociale del committente |
Contenuto della e-mail | a) Codice fiscale e ragione sociale del committente;b) Dati anagrafici o codice fiscale del lavoratore: es. Mario Rossi;c) Luogo: es. Lodi, via ……;d) 15 novembre: 4 ore; 16 novembre: 4 ore; 17 novembre: 3 ore. |
Allegati | Non deve essere inserito alcun allegato |
FAQ: le altre novità – Volendo dare evidenza separata alle altre questioni contenute nelle FAQ diffuse il 2 novembre 2016, va evidenziato quanto segue:
a) se il prestatore svolge l’attività per l’intera settimana, i datori non agricoli possono effettuare 1 sola comunicazione all’INL con la specifica indicazione delle giornate interessate, del luogo e dell’ora di inizio e fine della prestazione di ogni singola giornata (FAQ n. 1);
b) per il prestatore che svolge l’attività in una sola giornata ma con 2 fasce orarie differenziate (es. dalle 11:00 alle 15:00, e dalle 18:00 alle 24:00) basta inviare un’unica comunicazione con la specificazione degli orari in cui egli è impegnato in attività lavorativa (FAQ n. 3);
c) le comunicazioni possono riguardare anche più lavoratori insieme, se sono riferite allo stesso committente, e se i dati di ogni lavoratore sono esposti analiticamente (FAQ n. 9);
d) la sede competente dell’Ispettorato dove inviare la comunicazione è quella individuata in base al luogo ove si svolge la prestazione: se la comunicazione è effettuata presso una sede diversa il committente potrà comunque comprovare l’adempimento dell’obbligo (FAQ n. 10).
Sanzioni – La circolare n. 1/2016 ribadisce quanto previsto dalla norma di legge, e cioè che la violazione dell’obbligo di comunicazione appena sopra illustrato comporta l’applicazione della “sanzione amministrativa che va da un minimo di 400 fino a un massimo di 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione”: di fatto la sanzione è pari a 800 euro per ogni lavoratore.
Occorre però fare attenzione ai casi in cui, oltre a mancare la comunicazione all’Ispettorato, manchi anche l’attivazione dei voucher, ossia la dichiarazione di inizio attività all’Inps: in tal caso, risultando il lavoratore del tutto sconosciuto alla pubblica amministrazione, sarà applicata la maxisanzione per lavoro nero; tale assunto è confermato dalla FAQ n. 6, la quale precisa che, ove non siano state effettuate né la dichiarazione di inizio attività all’Inps né la comunicazione all’INL, si procede solo con il provvedimento di maxi sanzione per “lavoro nero”, senza contestare anche la mancata comunicazione, che è assorbita dalla maxi sanzione.
Infine, la circolare evidenzia che il personale ispettivo terrà in debito conto, in relazione alla attività di vigilanza sul rispetto dei nuovi obblighi, l’assenza di indicazioni operative nel periodo intercorso tra l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 185/2016 (8 ottobre 2016) e la circolare n. 1/2016 (17 ottobre 2016). Per la provincia di Bolzano, i nuovi obblighi sono in vigore da lunedì 24 ottobre 2016.
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.