Lavoro e HR

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Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori per la quarantena del figlio convivente

L’art. 5 del D.L. 8 settembre 2020, n. 111, ha disciplinato il lavoro agile e il congedo straordinario per i genitori nel periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici. In alternativa al lavoro agile, o quando la prestazione non può essere resa così, un genitore può astenersi dal lavoro, ricevendo un’indennità del 50% della retribuzione. L’Inps ha fornito le proprie indicazioni con circ. 2 ottobre 2020, n. 116. Il D.L. n. 111/2020 è stato abrogato dall’art. 1, co. 2, della legge 13 ottobre 2020, n. 126 (conversione D.L. n. 104/2020), il quale, all’art. 21-bis ha riformulato la precedente disposizione, con alcune modifiche.

Beneficiari congedo straordinario genitori per quarantena figlio convivente

Il congedo può essere fruito se i genitori, anche affidatari o collocatari di minore, sono lavoratori dipendenti (esclusi autonomi e iscritti alla Gestione separata), e non possono svolgere la prestazione in modalità agile, e comunque in alternativa a essa. Il congedo può essere fruito da uno solo dei genitori conviventi con il figlio o da entrambi, ma non negli stessi giorni, per periodi di quarantena entro il 31 dicembre 2020.

Estesi i luoghi di contagio

L’art. 5, co. 1, D.L. n. 111/2020 citava il periodo pari alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni 14, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente (da qui in poi ASL) a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico. L’art. 21-bis, co. 1 e 2, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, inserito dalla legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126, ha previsto che il diritto al lavoro agile (o, in alternativa, al congedo) opera anche se il contatto si verifica:

a) nello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati;

b) all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.

Lavoro agile per genitori per quarantena figlio convivente

Un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione in modalità agile per tutto o parte la quarantena del figlio convivente, minore di 14 anni, disposta dalla ASL per un contatto verificatosi dentro il plesso scolastico o negli altri luoghi contemplati in base alla novella legislativa.

Congedo indennizzato

Se la prestazione non può essere resa in modalità agile e comunque in alternativa a essa, uno dei genitori, in alternativa all’altro, può astenersi dal lavoro per tutta o parte della quarantena del figlio, minore di 14 anni, disposta dalla ASL. Per tale periodo spetta non la retribuzione ma un’indennità del 50% di essa, calcolata ex art. 23 D.Lgs. n. 151/2001 (eccetto il co. 2). Tali periodi sono coperti da contributi figurativi. L’indennità è erogata con le modalità previste per il pagamento diretto, o a conguaglio, delle indennità di maternità e, poiché costituisce reddito di lavoro dipendente, è imponibile ai fini fiscali.

Condizioni per il lavoro agile o congedo

Per i giorni in cui un genitore fruisce di lavoro agile o congedo, o svolge anche ad altro titolo l’attività in modalità agile o non lavora, l’altro genitore non accede a nessuna di tali misure (salvo la presenza di altri figli minori di anni 14 avuti da altri soggetti che non fruiscono di tali benefici). Il beneficio è riconosciuto fino al 31 dicembre 2020 ed è fruibile nei limiti di spesa previsti. Per fruire del congedo, il genitore richiedente:

a) deve avere un rapporto dipendente in essere: se manca una prestazione da cui astenersi il congedo non spetta. In caso di intervenuta cessazione o sospensione del rapporto durante la fruizione del congedo, cessa il diritto e i giorni dopo la cessazione o sospensione non sono indennizzati (il genitore deve informare l’Inps della modifica del rapporto lavorativo);

b) non deve svolgere lavoro agile nei giorni di congedo COVID-19 per quarantena dei figli;

c) al compimento del 14° anno di età del figlio, il congedo non può più essere fruito;

d) deve essere convivente per tutto il periodo di congedo con il figlio: se genitore e figlio risultino all’anagrafe residenti in due abitazioni diverse, il congedo non può essere fruito.

Durata massima del congedo

La durata massima del congedo coincide col periodo di quarantena deciso dalla ASL: in caso di proroghe o di nuovi provvedimenti per lo stesso o altro figlio, il congedo è fruibile per tutti i periodi di quarantena stabiliti dalla ASL. Nel caso di più provvedimenti, in parte sovrapposti e per lo stesso o altri figli, per ogni giorno di sovrapposizione è erogata una sola indennità (sono indennizzabili solo le giornate lavorative ricadenti nel congedo richiesto).

COMPATIBILITÀ DEL CONGEDO COVID-19 PER QUARANTENA DEI FIGLI

Malattia genitore L’altro genitore può fruire del congedo COVID-19 per quarantena dei figli, perché potrebbe non essere in grado di prendersi cura del figlio SI
Maternità e Paternità L’altro genitore può fruire del congedo COVID-19 se la quarantena è disposta per un figlio diverso da quello per cui si fruisce del congedo di maternità/paternità. No, invece, se il figlio in quarantena è lo stesso per cui si sta fruendo del congedo di maternità/paternità SI/NO
Ferie Il congedo COVID-19 per quarantena figli è compatibile con la fruizione, negli stessi giorni, di ferie dell’altro genitore convivente SI
Aspettativa In caso di aspettativa non retribuita di uno dei due genitori conviventi col minore, l’altro genitore, negli stessi giorni, può fruire del congedo COVID-19 per quarantena dei figli SI
Soggetti “fragili” Il congedo COVID-19 per quarantena dei figli di un genitore convivente è fruibile se l’altro genitore è un soggetto con particolari situazioni di fragilità (cfr. Min. Lav., circ. 4 settembre 2020, n. 13), a prescindere dallo svolgimento di attività lavorativa o di lavoro agile. SI
Permessi L. 104/92 È possibile fruire del congedo COVID-19 negli stessi giorni in cui l’altro genitore convivente col minore fruisce, anche per lo stesso figlio, di permessi ex art. 33, co. 3 e 6, legge 5 febbraio 1992, n. 104, di prolungamento del congedo parentale ex art. 33 o di congedo straordinario ex art. 42, co. 5, del D.Lgs. n. 151/2001 SI
Inabilità e pensione invalidità Si al congedo se all’altro genitore convivente con il medesimo figlio è stata accertata una patologia invalidante che comporta il riconoscimento di un handicap grave (art. 3, co. 3, legge n. 104/1992), di un’invalidità al 100% o di una pensione di inabilità SI
Congedo COVID-19 Il congedo non può essere fruito negli stessi giorni da entrambi i genitori, ma solo in modalità alternata tra loro, per la quarantena decisa dalla ASL: se vi sono domande dei genitori conviventi col minore per gli stessi giorni, vale la domanda presentata per prima NO
Congedo parentale Il congedo COVID-19 è incompatibile con la contemporanea fruizione del congedo parentale per lo stesso figlio dell’altro genitore convivente. Nei giorni in cui non si fruisce del congedo COVID-19 per quarantena dei figli, è possibile fruire di giorni di congedo parentale. NO
Riposi giornalieri La fruizione del congedo COVID-19 per quarantena dei figli non è compatibile con la fruizione (negli stessi giorni) da parte dell’altro genitore convivente con il minore di riposi giornalieri ex artt. 39 e 40 D.Lgs. n. 151/2001 (riposi per allattamento) per lo stesso figlio. NO
Cessazione rapporto Il congedo COVID-19 per quarantena dei figli non può essere fruito se l’altro genitore convivente con il minore è disoccupato (cfr. msg. Inps n. 1621/2020) o non svolge alcuna attività lavorativa NO
CIG ecc. Il congedo COVID-19 non può essere fruito se l’altro genitore, convivente col minore, non lavora, e gode di strumenti a sostegno del reddito (es.: CIGO, CIGS, CIGD, ASO, CISOA, NASpI e DIS-COLL). Invece, se il genitore, beneficiandone, ha solo una riduzione di orario, per cui continua a dover lavorare, anche se a orario ridotto, l’altro genitore convivente col minore può fruire del congedo NO
Lavoro agile Il congedo COVID-19 è incompatibile con lo smart working del richiedente o dell’altro genitore (negli stessi giorni di congedo) NO
Part-time e intermittente Il congedo COVID-19 per quarantena dei figli di un genitore è incompatibile nelle giornate di pausa dell’altro genitore convivente NO
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