Lavoro e HR

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Lavoro agile: il punto dopo le indicazioni Inail

La legge 22 maggio 2017, n. 81, ha introdotto nuove disposizioni che riguardano la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e il lavoro agile (o smart working): quest’ultimo istituto, per la sua portata innovativa – pur se già utilizzato in talune realtà (Barilla, Ferrovie dello Stato, eccetera) – necessità di essere meglio conosciuto e sperimentato, proprio per coglierne in pieno le enormi potenzialità, che consistono in un incremento di motivazione del dipendente (che può conciliare al meglio esigenze di vita e di lavoro), nella flessibilità dell’organizzazione aziendale, nonché in una notevole diminuzione dei costi a carico di entrambe le parti.
 
Prima di dar conto delle recenti istruzioni Inail, va precisato che il lavoro agile consiste in una particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato:

a) stabilita mediante accordo scritto tra le parti: non occorre affatto un contratto collettivo ma è sufficiente una semplice pattuizione conclusa direttamente tra datore e singolo dipendente;

b) senza precisi vincoli di orario (nei limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dal contratto collettivo) o di luogo di lavoro;

c) con il possibile – ma, di fatto, decisamente prevalente – utilizzo di strumenti tecnologici.

La particolarità consiste nel fatto che la prestazione del dipendente viene eseguita in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, ma senza una postazione fissa.
 
Quanto agli aspetti legati alla tutela della salute e della sicurezza del prestatore, la norma stabilisce che al datore di lavoro e al lavoratore è fatto carico quanto evidenziato nella tabella.
 

SALUTE E SICUREZZA NEL LAVORO AGILE: DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI
Datore di lavoro Lavoratore
E’ responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa (art. 18, co. 2).
Garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna a lui e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta in cui sono individuati i rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro (art. 22, co. 1).
Deve cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore per far fronte ai rischi connessi all’esecuzione della prestazione fuori azienda (art. 22, co. 2).
Ha diritto alla tutela contro infortuni sul lavoro e malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione resa all’esterno dei locali aziendali (art. 22, co. 2);
Ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi nel normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione all’esterno dei locali aziendali, nei limiti e alle condizioni di cui all’articolo 2, co. 3, del TU delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al DPR 30 giugno 1965, n. 1124, quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza (art. 22, co. 3)

 
A tale proposito l’Inail ha emanato la circolare 2 novembre 2017, n. 48, diramando le proprie istruzioni operative, che di seguito si riassumono.
Obbligo assicurativo e classificazione – Lo svolgimento della prestazione in modalità di lavoro agile comporta l’estensione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, tuttavia, l’analisi della lavorazione eseguita in tal modo non differisce da quella normalmente compiuta in ambito aziendale, per la riconduzione al corretto riferimento classificativo, che è quello al quale viene ricondotta la medesima lavorazione svolta in azienda.
Retribuzione imponibile – Poiché il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato, in attuazione dei contratti collettivi, ai colleghi che svolgono le medesime mansioni in azienda, nulla cambia per la retribuzione imponibile su cui calcolare il premio che, per gli smart workers continua a essere individuata nella retribuzione effettiva per la generalità dei lavoratori, costituita dall’ammontare del reddito di lavoro dipendente di cui al combinato disposto dell’art. 51 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e dell’art. 29 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124.
Tutela assicurativa – La norma tutela gli infortuni occorsi mentre il lavoratore presta l’attività all’esterno dei locali aziendali e nel luogo da lui stesso prescelto, se causati da un rischio connesso con la prestazione; nonché quelli che si verificano durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione all’esterno dei locali aziendali, quando il fatto di affrontare il suddetto percorso sia connesso a esigenze legate alla prestazione stessa o alla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.
 

Nota Bene L’accordo scritto tra le parti è lo strumento che consente di individuare i rischi ai quali il lavoratore è esposto e i riferimenti spazio-temporali per il rapido riconoscimento delle prestazioni: la mancanza di indicazioni sufficienti desumibili dall’accordo circa tali elementi, nonché in generale a quanto previsto dall’articolo 19 della legge n. 81/2017 comporta che, per l’indennizzabilità dell’infortunio saranno necessari specifici accertamenti, finalizzati a verificare se l’attività svolta dal lavoratore al momento dell’evento fosse in stretto collegamento con quella lavorativa, necessitata e funzionale alla stessa, sebbene svolta all’esterno dei locali aziendali.

 
Salute e sicurezza – In materia si evidenzia che: il datore deve consegnare al lavoratore e al RLS, almeno 1 volta l’anno, un’informativa scritta in cui sono individuati i rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione; egli, inoltre, deve fornire al lavoratore un’adeguata informativa sul corretto utilizzo delle attrezzature/apparecchiature messe a disposizione, assicurandosi che     siano conformi al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, garantendo nel tempo un’adeguata manutenzione. Il lavoratore agile deve cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore, per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.
 

Nota Bene I datori, salvo l’invio della nuova comunicazione, non hanno alcun obbligo di denuncia all’Inail se il dipendente, già assicurato per le specifiche attività in ambito aziendale, è adibito alle medesime mansioni in modalità agile che non determinano una variazione del rischio.

 
 
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.

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