Lavoro intermittente: computo e informazioni al sindacato
La peculiare natura del lavoro a chiamata si rifletta anche su alcune questioni che potrebbero apparire marginali ma che, al contrario, hanno grande rilevanza pratica; in particolare, ai fini dell’applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore, il lavoratore intermittente è computato nell’organico dell’impresa in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre: tale criterio di computo dei lavoratori intermittenti va utilizzato, per esempio laddove si debba quantificare l’importo spettante in caso di licenziamento illegittimo.
Il trattamento economico e normativo del lavoratore intermittente, per i periodi lavorati e a parità di mansioni svolte, non può essere meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello. Ovviamente, esso va riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l’importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonché delle ferie e dei trattamenti per malattia e infortunio, congedo di maternità e parentale.
Infine, fatte salve le previsioni più favorevoli dei contratti collettivi, che potrebbero prevedere cadenze anche più ravvicinate, il datore di lavoro è tenuto a informare con cadenza annuale le rappresentanze sindacali aziendali o la rappresentanza sindacale unitaria sull’andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente.
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.