LAVORO STAGIONALE: DIRITTO DI PRECEDENZA
Il lavoro stagionale, è quello che comporta lo svolgimento di tutte quelle attività che sono appunto definite come “stagionali” da parte dei contratti collettivi e, prima ancora, che sono espressamente indicate come tali nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525.
Anche il contratto a termine, per lo svolgimento di attività stagionali, è stato interessato dalla modifica introdotta con la conversione in legge del D.L. n. 34/2014, il quale ora prevede che il datore di lavoro che stipula un contratto di assunzione a tempo determinato ha l’obbligo di richiamare espressamente il diritto di precedenza nell’atto scritto.
Tale diritto, opera entro limiti più ristretti rispetto al caso del contratto a termine “ordinario”, ossia di quello non stagionale. Anzitutto, il lavoratore deve esercitarlo (ossia informare il datore di lavoro) entro 3 mesi, e non 6, dalla cessazione del rapporto. Una volta che sia stato eventualmente e tempestivamente esercitato, il diritto di precedenza “scade” dopo che sono trascorsi 12 mesi dal momento in cui è cessato il precedente contratto di lavoro.
Vi sono poi, rispetto alla disciplina ordinaria, altri tre elementi di differenziazione:
a) il primo è costituito dal fatto che non è richiesta alcuna anzianità minima di servizio;
b) il secondo requisito è dato dal fatto che il diritto di precedenza che sia stato regolarmente esercitato da parte del lavoratore opera solo se si tratta delle “medesime attività stagionali” che hanno dato luogo alla prima assunzione;
c) infine, deve trattarsi di nuove assunzioni (solo) a tempo determinato.
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore