Lavoro e HR

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Le indennità “Covid” nel decreto Rilancio

A favore di alcune categorie danneggiate dal coronavirus, il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (cd. decreto “Cura Italia) e la legge di conversione n. 27/2020 avevano già previsto l’erogazione di un’indennità economica. Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (cd. decreto “Rilancio”) ha incluso ulteriori soggetti. Di seguito facciamo il punto su quanto previsto appunto dal D.L. n. 34/2020, ricordando che l’art. 84, co. 14, di tale D.L. prevede che dal 3 giugno 2020 si decade dalla possibilità di richiedere le indennità relative al mese di marzo 2020.

Liberi professionisti iscritti alla Gestione separata

Aprile – Ai soggetti già beneficiari a marzo dell’indennità ex art. 27 del D.L. n. 18/2020 (liberi professionisti titolari di partita IVA attiva al 23 febbraio 2020, iscritti alla GS, non pensionati e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie), l’indennità di 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020 (art. 84, co. 1).

Maggio – Agli stessi soggetti, che abbiano subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del II bimestre 2020, rispetto a quello del II bimestre 2019, è riconosciuta una indennità per maggio di 1.000 euro. Il reddito è individuato col principio di cassa come differenza tra ricavi e compensi percepiti e le spese sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, incluse eventuali quote di ammortamento. L’interessato deve presentare all’Inps domanda in cui autocertifica il possesso dei requisiti di sopra; l’Inps comunica all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi di chi ha presentato l’autocertificazione per la verifiche e l’Agenzia comunica all’Inps l’esito del controllo dei requisiti reddituali (art. 84, co. 2).

Collaboratori coordinati e continuativi

Aprile Ai soggetti già beneficiari per marzo dell’indennità ex art. 27 D.L. n. 18/2020, ossia ai lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. attivi al 23 febbraio 2020, iscritti alla GS, non titolari di pensione né iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, l’indennità di 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020 (art. 84, co. 1).

Maggio – Ai titolari di rapporti di co.co.co. di cui sopra, che abbiano cessato il rapporto al 19 maggio 2020, è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio di 1.000 euro (art. 84, co. 3).

Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago

Aprile – Aisoggetti già beneficiari per marzo dell’indennità ex art. 28 D.L. 18 marzo 2020, n. 18, ossia i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione né iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, esclusa la GS, l’indennità di 600 euro è erogata anche per il mese di aprile (art. 84, co. 4).

Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali

Aprile – Ai soggetti già beneficiari per marzo dell’indennità ex art. 29 D.L. n. 18/2020, che hanno cessato involontariamente il rapporto tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione né di rapporto dipendente al 17 marzo 2020, l’indennità di 600 euro è erogata anche in aprile. L’indennità è riconosciuta anche ai lavoratori somministrati presso imprese utilizzatrici del turismo e stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data del 19 maggio 2020 (art. 84, co. 5).

Maggio – Ai dipendenti stagionali di turismo/stabilimenti termali che hanno cessato non volontariamente tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, di lavoro dipendente né di NASPI, al 19 maggio 2020, spetta un’indennità di 1.000 euro. La stessa è erogata ai somministrati impiegati presso imprese utilizzatrici del turismo/stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, di lavoro dipendente, né di NASPI, al 19 maggio (art. 84, co. 6).

Dipendenti stagionali di settori diversi da turismo e stabilimenti termali

Aprile e maggio – E’ versata un’indennità di 600 euro per ogni mese, ai dipendenti stagionali di settori non del turismo e stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che hanno lavorato almeno 30 giorni in tale periodo. Alla data della domanda, non devono essere titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (diverso dal contratto intermittente), né di pensione.

Operai agricoli a tempo determinato

Aprile – Ai soggetti già beneficiari per marzo dell’indennità ex art. 30 del D.L. 18 marzo 2020, n. 18, ossia agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 hanno effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, la medesima indennità è erogata anche per il mese di aprile con un importo di 500 euro (art. 84, co. 7).

Lavoratori dello spettacolo

Aprile e maggio – Agli iscritti al FPLS che hanno i requisiti ex art. 38 del D.L. n. 18/2020, ossia almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 al Fondo, cui deriva un reddito fino a 50.000 euro, non titolari di pensione, è erogata una indennità di 600 euro per aprile e maggio; la stessa è erogata per tali mensilità anche ai lavoratori iscritti al FPLS con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito fino a 35.000 euro. Non hanno diritto all’indennità i lavoratori titolari di rapporto dipendente o di pensione al 19 maggio 2020.

Collaboratori sportivi

Aprile e maggio – Ai soggetti già beneficiari per marzo dell’indennità ex art. 96 D.L. 18 marzo 2020, n. 18, titolari di rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, ex art. 67, co. 1, lett. m), del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, già in essere al 23 febbraio 2020, l’indennità di 600 euro è erogata, senza necessità di ulteriore domanda, anche per aprile e maggio 2020 (art. 98, co. 3).

Lavoratori sportivi

Aprile e maggio – L’indennità di 600 euro spetta ai lavoratori con rapporti di collaborazione presso CONI, Comitato Italiano Paralimpico, federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti promozione sportiva riconosciuti, società e associazioni sportive dilettantistiche ex art. 67, co. 1, lett. m), DPR n. 917/1985, attivi al 23 febbraio (art. 98, co. 1).

Lavoratori intermittenti

Aprile e maggio – Per aprile e maggio 600 euro ai lavoratori intermittenti ex artt. 13-18 del D.Lgs. n. 81/2015, che hanno svolto la prestazione per almeno 30 giornate tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020. Alla data della domanda, non devono essere titolari di altro contratto subordinato a tempo indeterminato, diverso da quello intermittente, né di pensione (art. 84, co 8 lett. b, co. 9, co. 12-13).

Lavoratori autonomi senza partita IVA

Aprile e maggio – È riconosciuta un’indennità di 600 euro, ai lavoratori autonomi, senza partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 sono stati titolari di contratti autonomi occasionali ex art. 2222 cod. civ. e che non hanno un contratto in essere al 23 febbraio. Essi devono essere già iscritti al 23 febbraio 2020 alla GS, con accredito nello stesso periodo di almeno 1 contributo mensile. Alla domanda non devono essere titolari di altro contratto subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, né titolari di pensione (art. 84, co 8 lett. c, co. 9, co. 12-13).

Incaricati alle vendite a domicilio

Aprile e maggio – Indennità di 600 euro agli incaricati alle vendite a domicilio ex art. 19 D.Lgs. n. 114/1998, con reddito annuo 2019 derivante da tali attività superiore a euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla GS al 23 febbraio 2020, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di altro contratto a tempo indeterminato, diverso da quelo intermittente, né di pensione (art. 84, co 8 lett. d, co. 9, co. 12-13).

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