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Le integrazioni salariali nel decreto “agosto”

Il perdurare dell’emergenza Covid-19, con una forte situazione di incertezza per molte imprese, ha indotto il Governo a introdurre – con il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 - nuovi trattamenti di integrazione salariale (9 + ulteriori 9 settimane) che condizionano anche il potere del datore di licenziare. Altre disposizioni riguardano il Fondo Pensione Sportivi Professionisti nonché la cassa integrazione per i lavoratori delle ex-zone rosse.

Nuovi trattamenti di CIGO, assegno ordinario e CIGD (Art.1)

Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104, prolunga il periodo per fruire delle integrazioni salariali, in combinazione con un nuovo esonero contributivo e la proroga del blocco dei licenziamenti. Si ridetermina il numero massimo di settimane richiedibili entro il 31 dicembre 2020, azzerando il conteggio di quelle autorizzate fino al 12 luglio 2020, ai sensi dei decreti legge nn. 18/2020 e n. 34/2020. Ecco la sintesi dell’art. 1, con le indicazioni Inps (msg. 21 agosto 2020, n. 3131).

Prime 9 settimane – I datori che, nel 2020, sospendono o riducono l’attività per eventi legati all’emergenza COVID-19, possono chiedere i trattamenti di CIGO, ASO e CIGD ex artt. da 19 a 22-quinquies del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (legge n. 27/2020):

a) per una durata massima di 9 settimane (senza particolari condizioni);

b) aumentate di altre 9 settimane ex co. 2 (per i soli datori cui è già stato autorizzato il precedente periodo di 9 settimane e se esso è integralmente decorso).

Tali 18 settimane vanno collocate nel periodo 13 luglio-31 dicembre 2020; esse costituiscono la durata massima che può essere chiesta con causale COVID-19. I periodi già autorizzati ex D.L. n. 18/2020, collocati, anche in parte, in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati alle prime “nuove” 9 settimane (co. 1). Per le richieste delle prime 9 settimane, o il minor periodo che risulta scomputando i periodi già chiesti o autorizzati ai sensi della precedente normativa, decorrenti dal 13 luglio, i datori devono continuare a utilizzare la causale “COVID-19 nazionale” (Inps, msg. 21 agosto 2020, n. 3131, p. 2).

Se i datori, in base alla precedente disciplina, hanno già chiesto e ottenuto l’autorizzazione per periodi dopo il 13 luglio 2020, la richiesta delle prime 9 settimane ex art. 1 D.L. n. 104 deve tenerne conto ai fini del rispetto del limite. Le Sedi, nei casi di domande, riferite alla stessa unità produttiva, per un numero di settimane superiore al massimo (9, considerando anche quelle imputate in relazione alla precedente disciplina), ridetermineranno il limite con l’accoglimento parziale delle richieste (Inps, msg. 21 agosto 2020, n. 3131, p. 2).

Ulteriori 9 settimane – Le altre 9 settimane sono riconosciute solo ai datori cui è stato già autorizzato il precedente periodo di 9 settimane, decorso tale periodo. I datori che chiedono periodi di integrazione per le ulteriori 9 settimane ex co. 1 versano un contributo addizionale determinato in base al raffronto tra fatturato aziendale del I semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019 (co. 2 e 3). Per il dettaglio si veda la tabella che segue.

QUANDO E QUANTO IL CONTRIBUTO ADDIZIONALE
Data avvio attivitàRiduzione fatturato Contributo addizionale
Dal 1° gennaio 2019Qualunque percentuale Non dovuto
Entro 31 il dicembre 2018Zero: fatturato mantenuto al 100% 18%
Inferiore al 20% (da 0,1 a 19,9%)9%
Pari o superiore al 20%Non dovuto

Procedura per le ulteriori 9 settimane – Per l’accesso alle ulteriori 9 settimane di CIGO, CIGD e ASO, ex co. 2, il datore deve presentare all’Inps domanda in cui autocertifica l’eventuale riduzione del fatturato ex co. 3 (o che l’attività è iniziata dopo il 1° gennaio 2019). L’Inps autorizza tali trattamenti e, in base all’autocertificazione, individua l’aliquota di contributo addizionale che il datore deve versare dal periodo di paga successivo alla concessione. In assenza di autocertificazione, si applica l’aliquota del 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività, ex co. 2, lettera b).

Termini – Le domande per le prime 9 settimane e le ulteriori 9, una volta a regime, devono essere inoltrate all’Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese dopo a quello in cui è iniziato il periodo di sospensione o riduzione dell’attività. In fase di prima applicazione, il termine è la fine del mese dopo all’entrata in vigore del decreto, ossia mercoledì 30 settembre (co. 5). In caso di pagamento diretto da parte dell’Inps, il datore deve inviare tutti i dati necessari per il pagamento o il saldo della integrazione entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione o, se posteriore, entro 30 giorni dalla concessione. In sede di prima applicazione, tali termini sono spostati al 30° giorno dopo la data di entrata in vigore del decreto se essa è posteriore a quella di cui al primo periodo: trascorsi tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri connessi rimangono a carico del datore inadempiente (co. 6).

Assegno ordinario – I Fondi di solidarietà bilaterali alternativi erogano l’assegno ordinario con le stesse modalità.

Termini di invio delle domande di CIGO, CIGD, ASO e CISOA

Il D.L. n. 104/2020 prevede lo slittamento transitorio dei termini di trasmissione delle domande di CIGO, CIGD, ASO e CISOA rientranti nella nuova disciplina. Il co. 5 dispone che (in sede di prima applicazione) per le domande con inizio di sospensione/riduzione dal 13 luglio, la scadenza del 31 agosto è differita al 30 settembre 2020. Il co. 10 introduce un differimento ope legis al 30 settembre dei termini per l’invio delle domande e dei dati utili al pagamento o al saldo dei trattamenti di CIGO, CIGD e ASO che scadrebbero tra il 1° e il 31 agosto 2020. In relazione a ciò, anche le domande di trattamenti con inizio della sospensione/riduzione dal 1° al 12 luglio, ancorché non comprese nella nuova disciplina del D.L. n. 104/2020, possono essere trasmesse entro il 30 settembre. Per la trasmissione dei dati utili al pagamento o al saldo di CIGO, CIGD, ASO e CISOA, ove, in base alle regole ordinarie, la scadenza dell’invio di tali dati si collochi entro il 31 agosto, essa è differita al 30 settembre 2020. Invece, per le scadenze che interverranno dal 1° settembre 2020 non è previsto alcun differimento (Inps, msg. 21 agosto 2020, n. 3131, p. 4.1).

Dipendenti iscritti al fondo pensione sportivi professionisti (Art.2)

I dipendenti che, nella stagione sportiva 2019-2020, hanno percepito retribuzioni lorde fino a 50.000 euro possono accedere all’integrazione salariale ex co. 1, per un periodo massimo totale di 9 settimane. Le domande di CIGD vanno presentate all’Inps, con le modalità che saranno indicate. Sono valide le domande già presentate alle regioni o province autonome di TN e BZ (quindi non va fatta una nuova domanda all’Inps per sostituire quella già presentata), che le autorizzano nei limiti delle risorse assegnate. Per ogni associazione sportiva non possono essere autorizzate più di 9 settimane totali; solo per le associazioni con sede in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, le regioni potranno autorizzare periodi fino a 13 settimane. La retribuzione contrattuale utile per accedere alla misura è dichiarata dal datore.

Precisazioni Inps – In relazione a quanto sopra, l’Inps ha precisato che:

a) l’art. 2 D.L. n. 104/2020 ha sostituito la disciplina della CIGD per le sospensioni dei dipendenti sportivi professionisti, introdotta ex art. 98, co. 7, D.L. n. 34/2020, che è abrogato;

b) le principali novità riguardano la collocazione della norma nelle disposizioni generali in materia di CIGD e la competenza autorizzatoria relativa a tali richieste, assegnata all’Inps;

c) altra novità riguarda il periodo massimo: visto il limite complessivo generale di 9 settimane autorizzabili per singola associazione sportiva, solo per le associazioni con sede in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, possono essere autorizzati periodi fino a 13 settimane, entro le disponibilità finanziarie già assegnate a tali Regioni (Inps, msg. 21 agosto 2020, n. 3131, p. 5).

Cassa integrazione per i lavratori delle ex-zone rosse (Art.19)

I datori che hanno sospeso l’attività, anche per la sola prestazione dei soli soggetti indicati, per impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte dei dipendenti, domiciliati o residenti in Comuni per cui la pubblica autorità ha emanato provvedimenti di contenimento e divieto di allontanarsi dal territorio, con obbligo di permanenza domiciliare per l’emergenza COVID-19 per cui non sono state applicate le tutele previste per l’emergenza COVID-19, prima del nuovo decreto, possono chiedere i trattamenti ex artt. da 19 a 22-quinquies del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, con causale «COVID-19 – Obbligo permanenza domiciliare». Le domande possono essere presentate per periodi dal 23 febbraio al 30 aprile 2020, per la durata delle misure di cui ai provvedimenti della pubblica autorità ex co. 1, fino a un massimo totale di 4 settimane, per le sole imprese operanti nelle Regioni Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia (co. 1). Le domande sono trasmesse all’Inps entro il 15 ottobre 2020, allegando l’autocertificazione del datore che indica l’autorità che ha emesso il provvedimento di restrizione (co. 2). In caso di pagamento diretto Inps, il datore deve inviare tutti i dati necessari entro il 15 novembre 2020: trascorsi inutilmente tali termini, prestazione e oneri connessi sono a carico del datore inadempiente (co. 3). Per l’accesso a tali trattamenti, con successivo messaggio saranno fornite istruzioni operative per la trasmissione delle domande (Inps, msg. 21 agosto 2020, n. 3131, p. 6).

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