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Legge di Bilancio 2018: le novità oltre l’esonero contributivo

Tradizione rispettata anche nel 2018: infatti, sparsi in pochi articoli, numerosissimi comma della legge di Bilancio per il nuovo anno (legge 27 dicembre 2017, n. 205) introducono novità “a pioggia”. In questa sede esaminiamo brevemente alcune delle nuovi disposizioni.
 
Retribuzioni e compensi: stop al contante – Nuove regole, dal 1° luglio 2018, per quanto riguarda le modalità di pagamento – da parte di datori e committenti – delle retribuzioni e dei compensi ai lavoratori (anticipi inclusi). Infatti, sarà vietato corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante e, a tal fine, occorrerà rivolgersi a una banca o a un ufficio postale e provvedere con uno dei seguenti mezzi:

a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;

b) strumenti di pagamento elettronico;

c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;

d) assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un delegato: l’impedimento si intende tale quando delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a 16 anni.

 
In ogni caso, la firma del lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione. Premesso che la norma (art. 1, co. 910 – 914) non si applica ai rapporti con la PA, al lavoro domestico, né a quelli rientranti nell’ambito di applicazione dei CCNL per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali nazionali più rappresentative, sono interessati tutti i rapporti di lavoro subordinato (a tempo indeterminato, part time, contratto a termine, intermittente, smart working ecc.) e quelli di collaborazione coordinata e continuativa (la norma non richiama, invece, il lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 del codice civile).  Sono inoltre inclusi i contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i soci ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142; nessuna variazione invece per quanto riguarda le collaborazioni occasionali (LF e CPO), dato che i relativi compensi sono erogati direttamente dall’Inps.
La mancata ottemperanza a quanto sopra è sanzionata con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro (i nuovi obblighi e le relative sanzioni si applicano dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge).
Infine, entro il 31 marzo 2018, il Governo stipula con le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori maggiormente rappresentative a livello nazionale, con l’ABI e Poste italiane Spa una convenzione che individua gli strumenti di comunicazione idonei a promuovere la conoscenza e la corretta attuazione delle disposizioni di cui sopra.
 
Licenziamenti collettivi più costosi
“Ticket” più caro: dopo il possibile aumento dal 1° gennaio 2017, anche il 2018 (art. 1, co. 137) vede un possibile rincaro. Premesso che l’attuale misura massima è 1.470 euro, il datore potrebbe essere chiamato ad allargare ulteriormente i cordoni della borsa in queste ipotesi:

a) licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza non è stata oggetto di accordo sindacale: il ticket NASpI va moltiplicato per 3, quindi con un importo massimo di 4.410 euro;

b) licenziamento collettivo effettuato da un datore tenuto alla contribuzione per finanziare la CIGS, per le procedure avviate dopo il 20 ottobre 2017: il ticket NASpI va moltiplicato per 2, arrivando quindi fino a un massimo di 2.940 euro;

c) combinazione delle 2 ipotesi di cui appena sopra, e quindi: licenziamento collettivo attuato senza accordo sindacale, da parte di un datore tenuto a versare la contribuzione CIGS, per le procedure avviate dopo il 20 ottobre 2017: il ticket NASpI va moltiplicato prima per 3, e poi (ancora) per 2, arrivando quindi fino a un massimo di 8.820 euro per ogni lavoratore espulso.

 
Donne vittime di violenza di genere
La legge di Bilancio 2018 amplia la tutela per le donne vittime di violenza di genere, anzitutto estendendo il diritto all’astensione dal lavoro (per un massimo di 3 mesi) alle lavoratrici domestiche. Viene poi previsto uno specifico incentivo a favore delle cooperative sociali per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato, decorrenti dal 1° gennaio 2018 e con riferimento ai contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2018, delle donne vittime di violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza, dai centri anti-violenza o dalle case rifugio: a tal fine si prevede che, per un periodo massimo di 36 mesi, spetti un contributo a titolo di sgravio delle aliquote per l’assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale, da disciplinarsi con apposito decreto del Ministro del lavoro.
 
Destinatari di protezione internazionale (art. 1, co. 109)
L’articolo 1, co. 109 della legge n. 205/2017 dispone che, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, con riferimento alle nuove assunzioni a tempo indeterminato, decorrenti dal 1° gennaio 2018 e per i contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2018, di persone cui è stata riconosciuta protezione internazionale dal 1° gennaio 2016, è erogato per un periodo massimo di 36 mesi un contributo, nel limite di spesa di 500.000 euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a riduzione o sgravio delle aliquote per l’assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale per tali lavoratori. Con decreto del Ministro del lavoro, entro 60 giorni, sono stabiliti i criteri di assegnazione di tali contributi.
 
Accordo di ricollocazione: incentivi per i datori che assumono
L’articolo 1, co. 136, della Legge di Bilancio 2018 inserisce il nuovo articolo 24-bis nel decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, con il quale si disciplina l’accordo di ricollocazione: esso, a seguito di un accordo sindacale, è concluso per limitare i licenziamenti alla fine della CIGS nei casi di riorganizzazione o crisi aziendale in cui non è previsto il completo recupero occupazionale. I lavoratori interessati possono chiedere all’ANPAL, entro 30 giorni, l’attribuzione anticipata dell’assegno di ricollocazione (l’assegno e? spendibile in costanza di trattamento di CIGS).
Se il lavoratore, nel periodo in cui fruisce del servizio di assistenza, accetta un contratto con altro datore, la cui impresa non presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore in essere, beneficia dell’esenzione dall’Irpef delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto, nel limite massimo di 9 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR (eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede sono soggette al regime fiscale vigente). Inoltre:

a) il lavoratore ha diritto a percepire un contributo mensile pari al 50% del trattamento di CIGS che gli sarebbe stato altrimenti corrisposto;

b) al datore che lo assume espetta, ferma l’aliquota delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a proprio carico, esclusi i premi e contributi Inail, nel limite massimo di 4.030 euro annui, annualmente rivalutati con l’indice ISTAT dei prezzi al consumo.

L’esonero spetta per: 18 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato; 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a termine (18 in tutto se, durante il suo svolgimento, il contratto viene trasformato a tempo indeterminato).
 
 
 
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore

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