Legittimo il patto per prolungare il preavviso in caso di dimissioni
In fase di assunzione le parti possono prevedere che, in caso di dimissioni e di licenziamento, o anche al verificarsi di uno solo di tali eventi, la parte che recede debba osservare un periodo di preavviso più lungo di quello previsto dal contratto collettivo nazionale (o aziendale). Tale soluzione potrebbe essere particolarmente interessante per il datore il quale, dovendo assumere un lavoratore particolarmente qualificato e “strategico” per lo sviluppo dell’attività d’impresa, gli attribuisca (a fronte della richiesta di osservare un periodo di preavviso più lungo in caso di dimissioni) un trattamento economico e/o normativo più favorevole.
La conferma della legittimità di tale pratica viene da una recente sentenza della Cassazione: nel caso di specie, una banca, all’atto dell’assunzione – attribuendo a un lavoratore la qualifica di funzionario di terzo livello nonché un assegno ad personam pari a 500 mila lire lorde per 13 mensilità – aveva convenuto che, in caso di dimissioni, egli avrebbe dovuto osservare un periodo di preavviso, pari a ben 18 mesi in luogo di quello di 1 solo mese stabilito dal CCNL.
All’atto delle dimissioni però il dipendente si era rifiutato di lavorare per tutti i 18 mesi e, a fronte della trattenuta dell’indennità di preavviso per i mesi non lavorati operata dal datore, aveva fatto ricorso al giudice. Sia il Tribunale che la Corte d’Appello gli avevano dato torto. Chiamata a pronunciarsi sulla questione, la Cassazione – con sentenza n. 4991 del 12 marzo 2015 – ha dichiarato legittimo l’accordo tra le parti, in quanto il lavoratore aveva liberamente sottoscritto un accordo di prolungamento del preavviso e, in relazione a tale clausola, era stato adeguatamente compensato sia dal punto di vista dell’inquadramento che da quello economico, con conseguente legittimità delle trattenute operate da parte della banca.
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore