Lavoro e HR

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Libretto Famiglia: le particolarità della registrazione

Per quanto riguarda la registrazione sul sito Inps.it (servizio Prestazioni Occasionali) da parte di utilizzatori e lavoratori, utilizzando il LF, premesso che l’utilizzatore deve possedere il PIN Inps, le credenziali SPID o la Carta Nazionale dei Servizi (salvo che si avvalga di un patronato o un professionista), l’Inps nella circolare n. 107/2017 ha altresì evidenziato quanto segue:

  1. prestatori devono indicare l’Iban del conto corrente bancario/postale, libretto postale o carta di credito, su cui l’Inps, entro il 15 del mese successivo a quello di prestazione, eroga il compenso pattuito (deve trattarsi di conto corrente o libretto postale intestato o cointestato al prestatore o di carta di credito con Iban a lui intestata);
  2. poiché l’Istituto non sa se i dati bancari o postali inseriti corrispondono al conto corrente del prestatore, questi deve fare molta attenzione nella registrazione dell’Iban, anche accedendo alla procedura o rivolgendosi alla propria banca o ufficio postale o alla società emittente la carta di credito e, in caso di errori, correggere le informazioni on line;
  3. in caso di errata compilazione dei dati relativi all’Iban, l’Inps non risponde per l’erogazione del compenso a beneficiari diversi;
  4. se manca l’indicazione dell’Iban, l’Inps eroga il compenso con bonifico bancario domiciliato presso gli uffici postali: le spese (2,60 euro), sono a carico del prestatore. Poste trasmette una comunicazione che evidenzia la disponibilità delle somme presso qualsiasi ufficio postale previa esibizione di documento di identità e della comunicazione (il prestatore deve indicare il proprio domicilio se diverso dalla residenza, per consentire il recapito della comunicazione del bonifico domiciliato).

Va infine ricordato che l’utilizzatore, quando comunica le prestazioni, deve dichiarare se il prestatore è pensionato di vecchiaia o di invalidità; studente iscritto a un ciclo di studi presso una scuola di ogni ordine e grado o l’università, con meno di 25 anni; disoccupato; percettore di reddito di inclusione o di altre prestazioni di sostegno del reddito.
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.

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