Licenziamenti: nuove regole per i nuovi assunti
Per i nuovi assunti, anche nelle grandi imprese, il regime di tutela previsto dall’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori sarà probabilmente solo un miraggio. Cambiano infatti in maniera rilevantissima le regole nel caso di licenziamento illegittimo: la reintegrazione nel posto di lavoro sarà infatti possibile solo nel caso di licenziamento discriminatorio (per motivi di razza, di sesso, di orientamento politico ecc.) e sempre a condizione che il dipendente riesca a dimostrare la discriminazione, nonché in pochissimi casi di licenziamento disciplinare ingiustificato (probabilmente solo nel caso in cui l’accusa sia totalmente infondata).
Nulla da fare, invece, se il licenziamento è legato a ragioni economiche, ossia se si tratta di giustificato motivo oggettivo: in questa ipotesi è previsto solamente un indennizzo economico certo e crescente con l’anzianità di servizio.
Da quanto trapela dal Ministero, per il risarcimento a carico del datore di lavoro che perde la causa si parla di un massimo di 24 mensilità (in luogo delle 36 ipotizzate in prima battuta): 1 mese (o 1 mese e ½, ancora non si sa con certezza) per ogni anno di anzianità. Si sta ragionando anche su importi differenziati, nel caso in cui il lavoratore accetti di conciliare la vertenza, e della possibilità per il datore di lavoro (se condannato alla reintegra) di liberarsi da tale adempimento erogando in tempi brevissimi un’indennità economica, simile come concezione a quella sostitutiva della reintegrazione che oggi può chiedere il dipendente.
Nulla dovrebbe invece cambiare per i datori di lavoro fino a 15 dipendenti: per loro, in caso di licenziamento illegittimo, si applica sempre (a scelta dell’azienda) la riassunzione o il risarcimento del danno con una indennità da 2,5 a 6 mensilità.
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore