Lavoro e HR

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L’Inps illustra l’esonero contributivo 2018

La tanto attesa circolare Inps 2 marzo 2018, n. 40, ha fatto il punto sull’esonero contributivo del 50% a favore dei datori introdotto dall’articolo 1, co. 100-108 e 113-114, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), per le nuove assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tutele crescenti, effettuate a partire dal 1° gennaio 2018. Va subito evidenziato che non si tratta di aiuti soggetti alla disciplina del de minimis.
 
Tutele crescenti – Premesso che la norma fa riferimento ai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23, l’Inps ha precisato che l’esonero spetta anche nei casi in cui le parti, nell’esercizio delle loro legittime prerogative, abbiano inteso assoggettare lo specifico rapporto a condizioni di miglior favore per il dipendente rispetto a quelle previste dal D.Lgs. n. 23/2015, ossia ove esse abbiano deciso di non applicare il contratto a tutele crescenti.
 
Misura – L’esonero, che riguarda il 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori, spetta per un massimo di 36 mesi e non può superare la misura massima di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile. Ne deriva che la soglia massima di esonero contributivo fruibile per ogni mese di rapporto è riferita al periodo di paga mensile ed è pari a 250 euro (euro 3.000 : 12). Per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, tale soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di euro 8,06 (euro 250 : 31 giorni) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
 
Datori beneficiari – L’incentivo è riconosciuto ai datori imprenditori (inclusi gli enti pubblici economici e gli organismi pubblici interessati da trasformazione in società di capitali; nonché ai datori non imprenditori: sono tali i datori privati che non svolgono attività imprenditoriale ex art. 2082 cod. civ., ad esempio: associazioni culturali, politiche, sindacali o di volontariato, studi professionali, eccetera. In pratica, hanno diritto al beneficio: gli enti pubblici economici; Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici; gli enti che (per effetto di privatizzazioni) si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale pubblico; le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, e iscritte nel registro delle persone giuridiche; le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; i consorzi di bonifica; i consorzi industriali; gli enti morali; gli enti ecclesiastici.
 
Rapporti incentivati – L’esonero contributivo è applicabile a:

a) rapporti a tempo indeterminato (nuove assunzioni e trasformazioni di precedenti rapporti a termine) che riguardino operai, impiegati e quadri, fermo il requisito anagrafico alla data della nuova assunzione o della conversione a tempo indeterminato;

b) contratti a tempo parziale (se indeterminato);

c) rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro (ex legge n. 142/2001);

d) assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché questa sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.

 
Età del lavoratore – La fruizione dell’esonero contributivo è subordinata alla sussistenza, delle seguenti condizioni che riguardano il lavoratore:

a) alla data in cui viene perfezionata l’assunzione, egli non deve aver compiuto 30 anni (ossia deve avere non più di 29 anni e 364 giorni); per le assunzioni fatte nel 2018, il limite d’età sale a 34 anni e 364 giorni (35 non compiuti);

b) invece, se dopo il 31 dicembre 2017, è mantenuto in servizio a fine apprendistato, l’età non può essere superiore a 30 anni non compiuti alla data della prosecuzione del rapporto.

L’età non ha importanza in caso di successiva riassunzione, da parte di un nuovo soggetto, dopo che il primo datore ha fruito solo in parte dell’esonero.
 
Precedenti rapporti – Premesso che l’assunzione deve avvenire dal 1° gennaio 2018, e che va rispettato il requisito anagrafico, l’esonero non spetta se in precedenza il lavoratore è risultato titolare di uno dei seguenti rapporti: lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza fruizione dell’esonero (anche se risolto per mancato superamento della prova o dimissioni); a tempo indeterminato a scopo di somministrazione; riqualificazione, a seguito di ispezione, del precedente rapporto autonomo, con o senza partita IVA, o parasubordinato.
Non sono invece ostative le seguenti pregresse situazioni: cessione del contratto; trasferimento d’azienda; apprendistato non stabilizzato; contratto a tempo indeterminato, con fruizione parziale dell’esonero (l’esonero viene fruito per la quota restante dal nuovo datore, a prescindere dall’età); contratto a tempo determinato; prestazioni di lavoro autonomo, parasubordinato eccetera; lavoro intermittente a tempo indeterminato e, infine, lavoro domestico
 
Licenziamenti – Salvo il caso di fruizione dell’esonero per la stabilizzazione al termine del periodo di apprendistato, il beneficio spetta se, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, il datore non ha proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o collettivi, nella medesima unità produttiva.
Inoltre, il datore, nei 6 mesi successivi all’assunzione, non può licenziare per GMO il medesimo o un altro lavoratore impiegato nella stessa unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica: in tal caso si ha la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.
 
Casi particolari e dati Inps – Un precedente impiego a termine all’estero impedisce di fruire dell’esonero; il quale, invece, spetta anche se il lavoratore viene assunto da 2 diversi datori, per entrambi i rapporti, purché la decorrenza dei contratti sia la medesima. Per consentire al datore di sapere se si tratta della 1a assunzione, l’Inps ha realizzato un’apposita utility. La procedura dà un riscontro (SI/NO) in base all’analisi delle informazioni desumibili dalle dichiarazioni contributive in possesso dell’Inps e dalle comunicazioni obbligatorie. Attenzione però: il riscontro non ha valore certificativo, e quindi i datori devono continuare ad acquisire la dichiarazione del lavoratore circa l’inesistenza di precedenti rapporti a tempo indeterminato.
 
Cumulabilità – Premesso che il dettaglio è ben precisato nella circolare, l’esonero in esame non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento: quindi non lo è con l’incentivo per l’assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre 12 mesi e di donne senza impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi o prive di impiego da almeno 6 mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni. Esso è invece cumulabile con gli incentivi aventi natura economica, quali quello per l’assunzione di disabili (ove si verifichi l’incremento occupazionale), o per di beneficiari di NASpI (rispettando il “de minimis”).
Il periodo di godimento dell’agevolazione può essere sospeso solo nei casi di assenza obbligatoria per maternità, consentendo il differimento temporale del periodo di fruizione dei benefici.
Infine, l’ultima parte della circolare (punti 11, 12, e 13) è dedicata alla compilazione delle denunce contributive: a essa si rimanda per gli aspetti più strettamente operativi.
 
 
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore

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