Lavoro e HR

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Part time: le sanzioni

L’articolo 10 dispone che, se manca la prova dell’avvenuta stipulazione a tempo parziale del contratto di lavoro, su domanda del dipendente è dichiarata la sussistenza di un rapporto a tempo pieno, fermo restando, per il periodo antecedente alla data della pronuncia giudiziale, il diritto alla retribuzione e al versamento dei contributi previdenziali dovuti per le prestazioni effettivamente rese.
 
Invece, se il contratto è stato sì stipulato per iscritto ma in maniera incompleta, e cioè senza l’indicazione della durata della prestazione lavorativa, su domanda del lavoratore è dichiarata la sussistenza di un rapporto a tempo pieno a partire dalla pronuncia. Se l’omissione riguarda la sola collocazione temporale dell’orario (al mattino, al pomeriggio, solo di mercoledì e giovedì), il giudice determina le modalità temporali di svolgimento della prestazione a tempo parziale, tenendo conto:
a) delle responsabilità familiari del lavoratore interessato e della sua necessità di integrazione del reddito mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa;
b) delle esigenze del datore di lavoro.
Per il periodo antecedente alla pronuncia, il lavoratore ha in entrambi i casi diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta per le prestazioni effettivamente rese, a un’ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno.
 
Infine, qualora siano state svolte prestazioni in esecuzione di clausole elastiche senza il rispetto delle condizioni, delle modalità e dei limiti previsti dalla legge o dai contratti collettivi il lavoratore ha diritto, oltre alla retribuzione dovuta, a un’ulteriore somma – che sarà individuata da parte del giudice in via equitativa – a titolo di risarcimento del danno.
 
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore

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