Pause, riposi e rapporti in corso (o recenti) nelle prestazioni occasionali
Nell’ambito delle prestazioni occasionali, il lavoratore ha diritto al riposo giornaliero (11 ore minimo), alle pause (nella misura prevista dal contratto collettivo), e ai riposi settimanali (1 giorno ogni 7, o 2 ogni 14), secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66. In relazione a tale disposizione, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nella circolare 9 agosto 2017, n. 5, ha evidenziato che il mancato rispetto di tali diritti (da parte di qualsiasi utilizzatore, quindi inclusi anche i privati) comporta l’applicazione delle specifiche sanzioni previste dalle norme vigenti.
La citata circolare colma poi una lacuna normativa. Infatti, l’articolo 54-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, al comma 5, dispone che “non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa”, ma non prevede alcuna sanzione.
Ebbene, secondo l’Ispettorato, la violazione di tale divieto comporta un difetto “genetico” per quanto concerne la costituzione del rapporto e ne consegue, in applicazione dei principi civilistici, la sua conversione ex tunc (cioè sin dal momento dell’avvio del rapporto) nella tipologia ordinaria del lavoro a tempo pieno e indeterminato, ai sensi dell’articolo 1 del D.Lgs. n. 81/2015, con applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative, laddove ne sia accertata la natura subordinata.
Infine, e si tratta di una precisazione assai importante, i divieti da ultimo esaminati – stante la formulazione normativa – non si applicano con riguardo al personale utilizzato attraverso lo strumento della somministrazione di lavoro.
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.