Lavoro e HR

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Più semplice cambiare le mansioni al dipendente

Il Governo si appresta a introdurre  la radicale modifica dell’articolo 2013 del codice civile, con la possibilità di assegnare al lavoratore mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore nei seguenti casi:
a) modifica degli assetti organizzativi aziendali che incidono sulla sua posizione;
b) ulteriori ipotesi previste da contratti collettivi, anche aziendali.
In tali ipotesi, il dipendente ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, eccetto che per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.
Ma non è tutto: infatti nelle sedi di cui all’articolo 2113 (ossia le sedi protette, quali la DTL o quelle sindacati) o presso le commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, del livello di inquadramento e della retribuzione, nell’interesse del lavoratore alla conservazione del posto, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita: questa è la novità più significativa.Un’ulteriore novità riguarda l’assegnazione a mansioni superiori: in questo caso il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta, e l’assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove questa non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o, in mancanza, dopo 6 mesi continuativi, in luogo dei 3 mesi sinora previsti.
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore

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