Più spazio per le co.co.co. nelle società sportive
L’articolo 1, co. 356 – 360, della legge di bilancio 2018 modifica anche la disciplina delle collaborazioni organizzate dal committente: l’articolo 2 del D.Lgs. n. 81/2015 stabilisce che si applica la disciplina del lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
Tale disposizione tuttavia non trova applicazione con riferimento (per quel che qui interessa) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle:
a) associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali
b) discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI
c) società sportive dilettantistiche lucrative (e questa è la novità dal 1° gennaio 2018).
Ma non basta: il co. 358, inoltre, dispone esplicitamente che le prestazioni di cui sopra, individuate dal CONI, costituiscono oggetto di contratti di co.co.co.; inoltre, quanto ai compensi si prevede il regime fiscale di cui alla tabella che segue.
Soggetto erogante | Tipo di reddito |
Associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI | Redditi diversi ex articolo 67, co. 1, lettera m), del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 |
Società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI | Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 50 DPR 22 dicembre 1986, n. 917 |
Infine, dal 1° gennaio 2018, i co.co.co. che prestano la loro opera per le società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI sono iscritti, ai fini dell’assicurazione IVS, al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo presso l’Inps: per i primi 5 anni, la contribuzione a tale fondo pensioni è dovuta nei limiti del 50% del compenso spettante e l’imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente. Nei confronti dei collaboratori in esame non operano forme di assicurazione diverse da quella per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore